Art. 33. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 26/2005 1. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 26/2005 e' sostituito dal seguente: «3. Il comitato si compone di cinque membri, compreso il presidente, esperti in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico designati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alle attivita' produttive sentiti le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente per i settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e servizi, le Universita' degli studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della convenzione con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 5 luglio 2004, finalizzata a contribuire alla realizzazione di un sistema unico regionale per la valorizzazione della ricerca e la diffusione dell'innovazione.». 2. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 26/2005 e' sostituito dal seguente: «4. I componenti del comitato devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalita', imparzialita', onorabilita', nonche' di comprovata competenza ed esperienza in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico. I componenti del comitato devono essere in posizione di terzieta' rispetto alle attivita' da valutare.». 3. Il comitato nominato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 26/2005, come modificato dai commi 1 e 2, subentra al comitato tecnico consultivo per le politiche economiche in carica il quindicesimo giorno successivo alla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 26/2005.