Art. 33.

       Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 26/2005



   1.  Il  comma  3  dell'art. 15 della legge regionale n. 26/2005 e'
sostituito dal seguente:
   «3.   Il  comitato  si  compone  di  cinque  membri,  compreso  il
presidente,  esperti  in  materia di ricerca, sviluppo, innovazione e
trasferimento   tecnologico   designati  dalla  giunta  regionale  su
proposta   dell'assessore   alle   attivita'  produttive  sentiti  le
associazioni     di     categoria    maggiormente    rappresentative,
rispettivamente  per  i settori dell'industria, dell'artigianato, del
commercio, turismo e servizi, le Universita' degli studi di Trieste e
Udine  e  gli enti di ricerca sottoscrittori della convenzione con la
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 5 luglio 2004, finalizzata
a contribuire alla realizzazione di un sistema unico regionale per la
valorizzazione della ricerca e la diffusione dell'innovazione.».
   2.  Il  comma  4  dell'art. 15 della legge regionale n. 26/2005 e'
sostituito dal seguente:
   «4.  I  componenti  del  comitato  devono  essere  in possesso dei
necessari requisiti di professionalita', imparzialita', onorabilita',
nonche' di comprovata competenza ed esperienza in materia di ricerca,
sviluppo,  innovazione  e trasferimento tecnologico. I componenti del
comitato  devono  essere  in  posizione  di  terzieta'  rispetto alle
attivita' da valutare.».
   3.  Il  comitato  nominato  ai  sensi  dell'art.  15  della  legge
regionale  n.  26/2005,  come modificato dai commi 1 e 2, subentra al
comitato  tecnico consultivo per le politiche economiche in carica il
quindicesimo   giorno  successivo  alla  deliberazione  della  giunta
regionale  di  cui  all'art.  15,  comma  2, della legge regionale n.
26/2005.