Art. 34. Disposizioni relative al finanziamento di progetti 1. La giunta regionale, all'atto dell'individuazione delle quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario previste dall'art. 19, comma 4, lettere a) e b), della legge regionale n. 21/2007 puo' riservare, nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale, ove la Regione partecipi a progetti, una quota dei fondi stessi da destinare alla copertura dei maggiori oneri progettuali eccedenti il cofinanziamento comunitario e nazionale concedibile.