Art. 34.

         Disposizioni relative al finanziamento di progetti



   1.  La  giunta regionale, all'atto dell'individuazione delle quote
dei   fondi  per  interventi  a  finanziamento  comunitario  previste
dall'art.  19,  comma  4,  lettere  a) e b), della legge regionale n.
21/2007  puo'  riservare,  nell'ambito  dei programmi di cooperazione
territoriale,  ove  la  Regione  partecipi  a progetti, una quota dei
fondi   stessi   da  destinare  alla  copertura  dei  maggiori  oneri
progettuali  eccedenti  il  cofinanziamento  comunitario  e nazionale
concedibile.