Art. 36.

                            Anticipazioni



   1.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere ai
beneficiari  dei programmi di cooperazione territoriale anticipazioni
fino  ad  un  massimo  dell'80  per  cento  della  quota nazionale di
cofinanziamento   del   progetto   ammesso  a  finanziamento,  previa
presentazione  di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra
idonea  garanzia  patrimoniale  di  importo almeno pari alla somma da
erogare maggiorata degli eventuali interessi.