Art. 36. Anticipazioni 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai beneficiari dei programmi di cooperazione territoriale anticipazioni fino ad un massimo dell'80 per cento della quota nazionale di cofinanziamento del progetto ammesso a finanziamento, previa presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.