Art. 37. Disposizioni relative alla contabilita' dei recuperi 1. Al fine di garantire il rispetto dell'art. 61, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonche' per assicurare la continuita' dei flussi finanziari di competenza dell'autorita' di certificazione, l'amministrazione regionale e' autorizzata ad anticipare all'autorita' stessa gli importi corrispondenti all'ammontare dei contributi erogati e successivamente soppressi per i quali sia stata avviata la relativa procedura di recupero.