Art. 37.

        Disposizioni relative alla contabilita' dei recuperi



   1.  Al fine di garantire il rispetto dell'art. 61, lettera f), del
regolamento  (CE) n. 1083/2006, nonche' per assicurare la continuita'
dei flussi finanziari di competenza dell'autorita' di certificazione,
l'amministrazione    regionale    e'    autorizzata   ad   anticipare
all'autorita'  stessa  gli  importi  corrispondenti all'ammontare dei
contributi  erogati e successivamente soppressi per i quali sia stata
avviata la relativa procedura di recupero.