Art. 39.

                Attuazione della direttiva 2006/54/CE



   1.  La  Regione  Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 20
della  direttiva  2006/54/CE,  promuove  e  sostiene  la  parita'  di
trattamento  di  tutte  le  persone senza discriminazioni fondate sul
genere  attraverso  le  figure del consigliere regionale di parita' e
dei  consiglieri provinciali di parita' di cui al capo III del titolo
I  della  legge  regionale  9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), in conformita' ai
principi  desumibili  dal  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
(codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246).
   2.  In  attuazione  degli  articoli  21,  26  e 29 della direttiva
2006/54/CE,  la Regione incoraggia il dialogo sociale, la prevenzione
della  discriminazione e l'integrazione della dimensione di genere in
materia  di  occupazione  e impiego attraverso le disposizioni di cui
alle  leggi  regionali  21  maggio  1990,  n.  23 (istituzione di una
commissione  regionale  per le pari opportunita' tra uomo e donna), 8
aprile  2005,  n.  7  (interventi  regionali  per  l'informazione, la
prevenzione  e  la  tutela  delle  lavoratrici e dei lavoratori dalle
molestie  morali  e  psico-fisiche  nell'ambiente  di  lavoro),  e n.
18/2005.
   3.  Per realizzare le finalita' di cui al comma 2 e in adempimento
all'art.  30 della direttiva 2006/54/CE, la Regione garantisce, anche
mediante l'utilizzo di fondi comunitari e con particolare riferimento
alla  formazione  professionale,  la  diffusione  di  informazioni  e
l'attuazione di progetti e buone prassi finalizzate al sostegno della
parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e
accesso all'impiego.