Art. 39. Attuazione della direttiva 2006/54/CE 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 20 della direttiva 2006/54/CE, promuove e sostiene la parita' di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul genere attraverso le figure del consigliere regionale di parita' e dei consiglieri provinciali di parita' di cui al capo III del titolo I della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), in conformita' ai principi desumibili dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246). 2. In attuazione degli articoli 21, 26 e 29 della direttiva 2006/54/CE, la Regione incoraggia il dialogo sociale, la prevenzione della discriminazione e l'integrazione della dimensione di genere in materia di occupazione e impiego attraverso le disposizioni di cui alle leggi regionali 21 maggio 1990, n. 23 (istituzione di una commissione regionale per le pari opportunita' tra uomo e donna), 8 aprile 2005, n. 7 (interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), e n. 18/2005. 3. Per realizzare le finalita' di cui al comma 2 e in adempimento all'art. 30 della direttiva 2006/54/CE, la Regione garantisce, anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari e con particolare riferimento alla formazione professionale, la diffusione di informazioni e l'attuazione di progetti e buone prassi finalizzate al sostegno della parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e accesso all'impiego.