Art. 4. Censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione 1. Ai fini del recepimento della direttiva 2006/123/CE, in riferimento ai regimi di autorizzazione relativi alle attivita' di servizio incluse nel suo ambito di applicazione e regolati da normativa regionale, tenuto conto del considerando 33 e ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 2, 4 e 17 della direttiva medesima, la giunta regionale dispone: a) il censimento dei procedimenti amministrativi per l'accesso alle attivita' di servizi e per il loro esercizio, nonche' delle relative disposizioni; b) la valutazione della conformita' comunitaria della normativa regionale di riferimento e l'eventuale revisione della medesima in conformita' ai principi e obblighi sanciti dalla direttiva medesima, in particolare agli articoli 9, 14 e 15, relativi a regimi di autorizzazione e a specifici requisiti che influenzano la liberta' di stabilimento, agli articoli 16 e 17, relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi, e agli articoli 24 e 25, concernenti le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate e le attivita' multidisciplinari; c) la definizione delle modalita' di svolgimento e i termini perentori di conclusione delle singole fasi di censimento e valutazione; il termine finale del processo di censimento e valutazione deve essere fissato entro il 30 giugno 2009. 2. La deliberazione con la quale la giunta regionale da' attuazione al comma 1 e' emanata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed e' trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.