Art. 4.

        Censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione



   1.  Ai  fini  del  recepimento  della  direttiva  2006/123/CE,  in
riferimento  ai  regimi  di autorizzazione relativi alle attivita' di
servizio  incluse  nel  suo  ambito  di  applicazione  e  regolati da
normativa  regionale, tenuto conto del considerando 33 e ai sensi del
combinato  disposto  degli  articoli  1,  2,  4  e 17 della direttiva
medesima, la giunta regionale dispone:
    a)  il  censimento  dei procedimenti amministrativi per l'accesso
alle  attivita'  di  servizi  e  per il loro esercizio, nonche' delle
relative disposizioni;
    b)  la  valutazione della conformita' comunitaria della normativa
regionale  di  riferimento  e l'eventuale revisione della medesima in
conformita'  ai principi e obblighi sanciti dalla direttiva medesima,
in  particolare  agli  articoli  9,  14  e  15,  relativi a regimi di
autorizzazione e a specifici requisiti che influenzano la liberta' di
stabilimento,  agli  articoli  16  e  17,  relativi  alla prestazione
transfrontaliera  di servizi, e agli articoli 24 e 25, concernenti le
comunicazioni  commerciali  relative alle professioni regolamentate e
le attivita' multidisciplinari;
    c)  la  definizione  delle  modalita'  di svolgimento e i termini
perentori   di   conclusione  delle  singole  fasi  di  censimento  e
valutazione;   il   termine  finale  del  processo  di  censimento  e
valutazione deve essere fissato entro il 30 giugno 2009.
   2.   La  deliberazione  con  la  quale  la  giunta  regionale  da'
attuazione  al comma 1 e' emanata entro trenta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente legge, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  Regione  ed  e'  trasmessa  alla  Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche europee.