Art. 40. Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 6/1989 1. L'art. 16 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Rapporto al consiglio regionale). - 1. Al termine di ogni periodo di programmazione comunitaria l'assessore delegato alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali presenta al consiglio regionale una relazione in ordine al conseguimento degli obiettivi della presente legge.».