Art. 40.

      Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 6/1989



   1.  L'art.  16  della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (norme
per  favorire  il processo di integrazione europea e per l'attuazione
dei programmi comunitari), e' sostituito dal seguente:
   «Art.  16  (Rapporto  al  consiglio regionale). - 1. Al termine di
ogni  periodo di programmazione comunitaria l'assessore delegato alle
relazioni  internazionali, comunitarie e autonomie locali presenta al
consiglio  regionale  una  relazione in ordine al conseguimento degli
obiettivi della presente legge.».