Art. 41.

      Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri



   1. La presente legge e le successive leggi regionali e regolamenti
emanati  ai  fini della sua attuazione sono trasmessi alla Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee,
ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.