Art. 5.

               Adeguamento dell'ordinamento regionale



   1.  In  conformita'  agli  esiti  del censimento e valutazione dei
regimi  di  autorizzazione previsti dall'art. 4, entro il 28 dicembre
2009,  l'ordinamento regionale e' adeguato alla direttiva 2006/123/CE
mediante  l'emanazione  di  leggi  regionali di settore e regolamenti
regionali, anche di delegificazione, ai sensi dell'art. 5 della legge
regionale n. 10/2004.
   2.  Le  leggi  regionali  e  i  regolamenti di cui al comma 1 sono
emanati  in  conformita'  ai  principi  di  cui  all'art.  1  e  alle
disposizioni  di  cui all'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000,
n.   7   (testo   unico   delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), e all'art. 5, comma 2, della
legge  regionale  n.  10/2004,  nonche'  in  conformita'  ai seguenti
ulteriori principi e criteri:
    a)  semplificazione,  accorpamento,  accelerazione,  omogeneita',
chiarezza   e   trasparenza  delle  procedure,  al  fine  di  evitare
duplicazioni,   ridurre   ritardi,   costi   ed   effetti  dissuasivi
all'accesso e all'esercizio di attivita' di servizi;
    b)  accettazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro
che  abbiano  finalita'  equivalenti  o  dai  quali  risulti  che  un
determinato  onere  o  obbligo  e'  stato  assolto in conformita', in
particolare, all'art. 5 della direttiva 2006/123/CE;
    c)  svolgimento  di tutte le procedure e le formalita' necessarie
per  l'accesso  all'attivita'  di  servizi  e  per  il  suo esercizio
attraverso  degli  sportelli unici, usufruibili da tutti i prestatori
di  servizi,  a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio
regionale, nazionale o di altro Stato membro;
    d)  possibilita'  di  espletare le procedure a distanza e per via
elettronica;
    e)  facile accessibilita' per prestatori e destinatari di servizi
a  tutte  le  informazioni  afferenti  alle  attivita'  di servizi in
attuazione degli articoli 7 e 8 della direttiva 2006/123/CE;
    f)  adozione  di adeguate forme di pubblicita', di informazione e
di  conoscibilita' degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo
di sistemi telematici.