Art. 5. Adeguamento dell'ordinamento regionale 1. In conformita' agli esiti del censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione previsti dall'art. 4, entro il 28 dicembre 2009, l'ordinamento regionale e' adeguato alla direttiva 2006/123/CE mediante l'emanazione di leggi regionali di settore e regolamenti regionali, anche di delegificazione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2004. 2. Le leggi regionali e i regolamenti di cui al comma 1 sono emanati in conformita' ai principi di cui all'art. 1 e alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 10/2004, nonche' in conformita' ai seguenti ulteriori principi e criteri: a) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneita', chiarezza e trasparenza delle procedure, al fine di evitare duplicazioni, ridurre ritardi, costi ed effetti dissuasivi all'accesso e all'esercizio di attivita' di servizi; b) accettazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalita' equivalenti o dai quali risulti che un determinato onere o obbligo e' stato assolto in conformita', in particolare, all'art. 5 della direttiva 2006/123/CE; c) svolgimento di tutte le procedure e le formalita' necessarie per l'accesso all'attivita' di servizi e per il suo esercizio attraverso degli sportelli unici, usufruibili da tutti i prestatori di servizi, a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio regionale, nazionale o di altro Stato membro; d) possibilita' di espletare le procedure a distanza e per via elettronica; e) facile accessibilita' per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attivita' di servizi in attuazione degli articoli 7 e 8 della direttiva 2006/123/CE; f) adozione di adeguate forme di pubblicita', di informazione e di conoscibilita' degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici.