Art. 6.

                          Rete Natura 2000



   1.  L'art.  3  della  direttiva  92/43/CEE  e' attuato mediante la
realizzazione della Rete Natura 2000.
   2.  La  Rete  Natura  2000  costituisce  un  sistema  coordinato e
coerente  di  aree  destinate  alla  conservazione  della  diversita'
biologica   presente   nel   territorio  dell'Unione  europea  e,  in
particolare,  alla  tutela  di  habitat, di specie animali e vegetali
indicati  negli  allegati  I  e II della direttiva 92/43/CEE, nonche'
delle  specie  di  cui  all'allegato  I della direttiva 79/409/CEE, e
delle altre specie migratrici che tornano regolarmente sul territorio
dell'Unione europea.
   3. La Rete Natura 2000 e' formata dalle seguenti aree:
    a)  siti  di  importanza  comunitaria  (SIC)  e  proposti siti di
importanza  comunitaria  (pSIC),  definiti  dall'art. 2, lettere m) e
m-bis),  del  regolamento  emanato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357  (attuazione  della direttiva
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche);
    b)  zone  speciali  di conservazione (ZSC), definite dall'art. 2,
lettera  n), del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 357/1997;
    c)  zone di protezione speciale (ZPS) definite dall'art. 1, comma
5,  della  legge  11  febbraio  1992, n. 157 (norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
   4.  Sino  all'entrata  in vigore della legge regionale di riordino
organico  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  n),  della legge
regionale 27 novembre 2006, n. 24 (conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  agli  enti locali in materia di agricoltura, foreste,
ambiente,   energia,   pianificazione   territoriale  e  urbanistica,
mobilita',  trasporto  pubblico  locale, cultura, sport), la gestione
delle aree della Rete Natura 2000 spetta alla Regione.