Art. 6. Rete Natura 2000 1. L'art. 3 della direttiva 92/43/CEE e' attuato mediante la realizzazione della Rete Natura 2000. 2. La Rete Natura 2000 costituisce un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversita' biologica presente nel territorio dell'Unione europea e, in particolare, alla tutela di habitat, di specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE, nonche' delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente sul territorio dell'Unione europea. 3. La Rete Natura 2000 e' formata dalle seguenti aree: a) siti di importanza comunitaria (SIC) e proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), definiti dall'art. 2, lettere m) e m-bis), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche); b) zone speciali di conservazione (ZSC), definite dall'art. 2, lettera n), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997; c) zone di protezione speciale (ZPS) definite dall'art. 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). 4. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino organico di cui all'art. 6, comma 1, lettera n), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita', trasporto pubblico locale, cultura, sport), la gestione delle aree della Rete Natura 2000 spetta alla Regione.