Art. 7. Disposizioni per l'individuazione, l'aggiornamento e la modificazione dei siti della Rete Natura 2000 1. I pSIC e le ZPS sono individuati con deliberazione della giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La Regione comunica l'individuazione dei pSIC e delle ZPS al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. A seguito delle attivita' di monitoraggio di cui all'art. 8, la Regione propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento dell'elenco dei pSIC, SIC e delle ZPS, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. 3. Le proposte di aggiornamento dell'elenco dei pSIC, SIC e delle ZPS e la modificazione della loro perimetrazione sono adottate con deliberazione della giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare. 4. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, la Regione inoltra al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la richiesta di designazione di un SIC quale ZSC successivamente all'approvazione delle misure di conservazione specifiche o del piano di gestione ai sensi dell'art. 10.