Art. 7.

Disposizioni per l'individuazione, l'aggiornamento e la modificazione
                   dei siti della Rete Natura 2000



   1. I pSIC e le ZPS sono individuati con deliberazione della giunta
regionale  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione. La
Regione  comunica  l'individuazione dei pSIC e delle ZPS al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
   2. A seguito delle attivita' di monitoraggio di cui all'art. 8, la
Regione  propone  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  l'aggiornamento dell'elenco dei pSIC, SIC e
delle  ZPS,  della  loro delimitazione e dei contenuti della relativa
scheda informativa.
   3.  Le proposte di aggiornamento dell'elenco dei pSIC, SIC e delle
ZPS  e  la  modificazione della loro perimetrazione sono adottate con
deliberazione  della  giunta regionale previo parere della competente
commissione consiliare.
   4.  Ai  sensi  dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  357/1997,  la  Regione  inoltra al
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare la
richiesta  di  designazione  di  un  SIC  quale  ZSC  successivamente
all'approvazione delle misure di conservazione specifiche o del piano
di gestione ai sensi dell'art. 10.