Art. 8. Monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000 1. La Regione effettua il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. In particolare, svolge le attivita' di monitoraggio ai sensi dell'art. 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e, a tal fine, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo, ne definisce le linee guida e le comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 2. Al monitoraggio di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, anche avvalendosi dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dell'agenzia regionale per lo sviluppo rurale, dell'ente tutela pesca, dei distretti venatori e delle rappresentanze agricole maggiormente rappresentative, nell'ambito delle rispettive competenze. L'amministrazione regionale puo' avvalersi inoltre di specifiche collaborazioni caratterizzate da elevata professionalita'. 3. La struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna istituisce la banca dati della biodiversita' allo scopo di garantire la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati dei monitoraggi ed e' autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e il suo funzionamento. La banca dati e' coordinata con gli altri sistemi informativi istituiti dall'amministrazione regionale.