Art. 8.

            Monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000



   1.   La   Regione   effettua   il   monitoraggio  dello  stato  di
conservazione  delle specie e degli habitat di interesse comunitario.
In   particolare,  svolge  le  attivita'  di  monitoraggio  ai  sensi
dell'art.  7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica  n.  357/1997  e, a tal fine, nelle more dell'adozione del
decreto  ministeriale  di  cui  al  comma 2 del medesimo articolo, ne
definisce  le  linee guida e le comunica al Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare e all'Istituto nazionale per
la fauna selvatica.
   2.  Al  monitoraggio  di  cui  al  comma  1  provvede la struttura
regionale  competente  in materia di tutela degli ambienti naturali e
fauna,  anche  avvalendosi  dell'agenzia  regionale per la protezione
dell'ambiente,   dell'agenzia   regionale  per  lo  sviluppo  rurale,
dell'ente tutela pesca, dei distretti venatori e delle rappresentanze
agricole  maggiormente  rappresentative, nell'ambito delle rispettive
competenze.  L'amministrazione  regionale  puo'  avvalersi inoltre di
specifiche collaborazioni caratterizzate da elevata professionalita'.
   3.  La  struttura  regionale competente in materia di tutela degli
ambienti   naturali   e   fauna   istituisce   la  banca  dati  della
biodiversita'  allo  scopo di garantire la raccolta, l'elaborazione e
la  divulgazione  dei  dati  dei  monitoraggi  ed  e'  autorizzata  a
sostenere gli oneri per la sua istituzione e il suo funzionamento. La
banca  dati e' coordinata con gli altri sistemi informativi istituiti
dall'amministrazione regionale.