Art. 9.

           Misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC



   1.   Al  fine  di  garantire  il  mantenimento  in  uno  stato  di
conservazione  soddisfacente,  nei  pSIC  e  nei  SIC sono vietati le
attivita',  gli  interventi  e  le opere che possono compromettere la
salvaguardia  degli  habitat  naturali e degli habitat di specie e le
perturbazioni  delle  specie  per cui le zone sono state designate ai
sensi della direttiva 92/43/CEE.
   2. In particolare, nei pSIC e SIC, sono vietati:
    a)  l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti,
a  eccezione  di  quelle  previste  negli strumenti di pianificazione
generale  e  di  settore vigenti alla data di entrata in vigore della
presente  legge  o approvati entro il periodo transitorio, prevedendo
altresi' che il recupero finale delle aree interessate dall'attivita'
estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia
conseguita  la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti
ovvero  degli  strumenti  di  pianificazione generale e di settore di
riferimento  dell'intervento;  in  via transitoria, nei diciotto mesi
successivi  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, in
carenza  di  strumenti  di pianificazione o nelle more di valutazione
d'incidenza  dei  medesimi, e' consentito l'ampliamento delle cave in
atto,  a  condizione  che  sia  conseguita  la  positiva  valutazione
d'incidenza   dei  singoli  progetti,  fermo  restando  l'obbligo  di
recupero  finale  delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i
progetti   di   cava  gia'  sottoposti  a  procedura  di  valutazione
d'incidenza,  in conformita' agli strumenti di pianificazione vigenti
e  sempreche'  l'attivita'  estrattiva  sia  stata  orientata  a fini
naturalistici;
    b)  a  realizzazione  di  nuove discariche o di nuovi impianti di
trattamento  e  smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento
della  superficie  di quelli esistenti, fatte salve le discariche per
inerti;
    c)   l'eliminazione   degli   elementi  naturali  e  seminaturali
caratteristici  del  paesaggio  agrario  con  alta  valenza ecologica
individuati  con  deliberazione della giunta regionale, previo parere
della   competente   commissione  consiliare,  e  l'eliminazione  dei
terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero
da   una  scarpata  inerbita,  fatti  salvi  i  casi  autorizzati  di
rimodellamento  dei  terrazzamenti  eseguiti allo scopo di assicurare
una  gestione  economicamente  sostenibile; per quanto previsto dalla
legge  regionale  23  aprile  2007, n. 9 (norme in materia di risorse
forestali),  il  divieto  non  si  applica  per le attivita' volte al
mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati
e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
    d)  lo  svolgimento  di  attivita'  di circolazione con veicoli a
motore  al  di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali,
fatta  eccezione  per  i  mezzi  agricoli e forestali, per i mezzi di
soccorso,  controllo  e sorveglianza, nonche' ai fini dell'accesso al
fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto;
    e) la conversione ad altr
    i
usi  di  superfici a pascolo e prato permanente ai sensi dell'art. 2,
punto  2,  del regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione, del 21
aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita',
della  modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo
di  cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del consiglio che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della
politica  agricola  comune  e  istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori;
    f)  l'effettuazione  di livellamenti e drenaggi in assenza di una
specifica   disposizione   attuativa   contenuta   nelle   misure  di
conservazione  del  sito  o  nel  piano  di  gestione, fatte salve le
attivita'  ordinarie  per  la  preparazione del letto di semina e gli
interventi  finalizzati  al  ripristino  naturalistico o al drenaggio
della viabilita' autorizzati dall'ente gestore;
    g)  il  controllo  con diserbanti e disseccanti della vegetazione
delle sponde della rete idrografica;
    h)  la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove
piste  da  sci,  a  eccezione  di  quelli previsti negli strumenti di
pianificazione   generali   e   di   settore  vigenti  alla  data  di
approvazione  del  presente  atto, a condizione che sia conseguita la
positiva  valutazione  d'incidenza  dei singoli progetti ovvero degli
strumenti  di  pianificazione  generali  e  di settore di riferimento
dell'intervento,  nonche' di quelli previsti negli strumenti adottati
preliminarmente  e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti
salvi  gli  impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di
autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo
di  valutazione  d'incidenza,  nonche'  interventi  di sostituzione e
ammodernamento  anche  tecnologico  e modesti ampliamenti del demanio
sciabile  che  non  comportino  un  aumento  dell'impatto sul sito in
relazione agli obiettivi di conservazione del medesimo;
    i)  fatti  salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di
carattere  fitosanitario prescritti dall'autorita' competente e salvo
diversa  prescrizione  dell'ente  gestore,  e'  vietato  bruciare  le
stoppie,  le  paglie  e  la vegetazione presente al termine dei cicli
produttivi  di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate
ai punti seguenti:
     1)  superfici  a  seminativo  ai sensi dell'art. 2, punto 1, del
regolamento  (CE)  n.  796/2004,  comprese quelle investite a colture
consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n.
1782/2003, ed escluse le superfici di cui al punto 2;
     2)  superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla
produzione  (set-aside)  e non coltivate durante tutto l'anno e altre
superfici  ritirate  dalla  produzione ammissibili all'aiuto diretto,
mantenute  in  buone  condizioni  agronomiche  e  ambientali  a norma
dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
    j) l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli,
sciabiche  da  natante,  sciabiche  da spiaggia e reti analoghe sulle
praterie  sottomarine,  in  particolare  sulle  praterie di posidonia
(Posidonia  oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4
del  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del consiglio, del 21 dicembre
2006,   relativo   alle   misure  di  gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile  delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante
modifica   del  regolamento  (CEE)  n.  2847/1993  e  che  abroga  il
regolamento  (CE)  n. 1626/1994; l'utilizzo di altri strumenti per la
pesca  professionale  e per la raccolta professionale di molluschi e'
soggetto alla valutazione di incidenza.
   3.  Fatte salve diverse prescrizioni dell'ente gestore, nei pSIC e
SIC,  le  attivita'  di seguito indicate sono effettuate nel rispetto
delle seguenti disposizioni:
    a)  sulle  superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro
dalla  produzione  e non coltivate durante tutto l'anno e sulle altre
superfici  ritirate  dalla  produzione ammissibili all'aiuto diretto,
mantenute  in  buone  condizioni  agronomiche  e  ambientali  a norma
dell'art.  5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, deve essere garantita
la  presenza  di  una  copertura  vegetale,  naturale  o artificiale,
durante tutto l'anno, e sono attuate pratiche agronomiche consistenti
esclusivamente   in   operazioni   di   sfalcio,   trinciatura  della
vegetazione  erbacea,  o  pascolamento  sui  terreni  ritirati  dalla
produzione  sui  quali  non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai
sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003;  tali operazioni devono
essere  effettuate  almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo
di  divieto  annuale  di  intervento compreso fra il 1° marzo e il 15
luglio di ogni anno;
    b)   sui   terreni   ritirati  dalla  produzione  interessati  da
interventi  di ripristino di habitat e biotopi, in deroga all'obbligo
della  presenza  di  una  copertura vegetale, naturale o artificiale,
sono ammesse lavorazioni meccaniche durante tutto l'anno.
   4. le misure di salvaguardia del presente articolo si applicano in
ciascun  pSIC  e  SIC  sino  all'approvazione, ai sensi dell'art. 10,
delle  misure di conservazione specifiche per ciascun sito ovvero del
piano di gestione.