(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2008 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, dal 1 gennaio 2009 e' istituito nella Provincia di Udine il Comune denominato Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, con capoluogo a Campolongo al Torre. 2. Il Comune di Campolongo Tapogliano e' costituito dai territori dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano. 3. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Campolongo Tapogliano prevede che alle comunita' di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 85, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 7 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' il seguente: «Art. 7. - La Regione provvede con legge: 1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi; 2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'art. 52; 3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.». - Il testo dell'art. 28 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, e' il seguente: «Art. 28 (Fusioni di Comuni). - 1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale rappresentati dalle associazioni intercomunali e dalle unioni di Comuni. 2. In attuazione della volonta' dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunita' d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi. 3. Nei Comuni oggetto di fusione, lo statuto puo' prevedere l'istituzione di municipi, disciplinando anche l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.».