Art. 4. Oneri di primo impianto 1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (art. 12 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), al Comune di Campolongo Tapogliano e' prevista un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto. 2. L'assegnazione di cui al comma 1 e' impegnata nell'anno 2008, entro il mese di ottobre, per il 50 per cento a favore del Comune di Campolongo al Torre e per il restante 50 per cento a favore del Comune di Tapogliano e liquidata entro marzo 2009 a favore del Comune di Campolongo Tapogliano.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 20 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, e' il seguente: «Art. 20 (Contenuto delle leggi-provvedimento). - 1. La legge regionale che istituisce un nuovo Comune o modifica le circoscrizioni comunali, deve contenere: a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale; b) il termine per l'elezione degli organi dei Comuni interessati. 2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresi' la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto. 3. La legge regionale che istituisce la nuova Provincia o modifica le circoscrizioni provinciali deve contenere: a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra le Province interessate, compresi i rapporti riguardanti il personale; b) la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto quando si tratti dell'istituzione di una nuova Provincia; c) il termine per l'elezione degli organi delle Province interessate. 4. In caso di istituzione di una nuova Provincia, le Province preesistenti garantiscono alla nuova Provincia, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.».