Modifiche  e  integrazioni  al  «Regolamento per l'assegnazione delle
   risorse  finanziarie  ai  sensi  dell'art. 7, comma 35 della legge
   regionale  n.  1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della
   Regione Friuli-Venezia Giulia», emanato con DPReg. 25 luglio 2007,
   n. 0226/Pres.

                               Art. 1.

                      Sostituzione dell'art. 2
              del DPReg. 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.

   1. L'art. 2 del DPReg. n. 0226/2007, come modificato dal DPReg. 30
ottobre 2007, n. 0349/Pres., e' sostituito dal seguente:
   «Art.  2  (Soggetti  beneficiari).  -  1.  Sono  beneficiari delle
assegnazioni  i  Confidi  aventi  sede  nella  regione Friuli-Venezia
Giulia che hanno operato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 6
luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un “fondo
rischi”  a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra
le   piccole  industrie  della  regione),  dell'art.  1  della  legge
regionale  4  maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo
di  attivita'  economiche  nella  regione),  dell'art.  6 della legge
regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997), dell'art. 59
della  legge  regionale  22  aprile  2002, n. 12 (Disciplina organica
dell'artigianato).
   2.   L'Amministrazione   regionale   favorisce   i   processi   di
aggregazione su base territoriale o settoriale dei soggetti di cui al
comma 1 al fine di favorire la convergenza dei Confidi agli obiettivi
di Basilea2, in particolare mediante processi di aggregazione su base
territoriale  o settoriale, applicando i criteri di riparto dei fondi
definiti all'art. 5.
   3.  Per  processo  di aggregazione si intende il raggiungimento di
una  massa  critica  pari  ad  almeno euro 18.000.000 di attivo dello
stato  patrimoniale  derivante dal processo di fusione tra due o piu'
Confidi  di  cui  al  comma 1, con riferimento alla somma dei bilanci
chiusi al 31 dicembre 2006 dei soggetti interessati dalla fusione.
   4.  Agli  indicatori  che  caratterizzano i criteri di riparto dei
fondi  di  cui  all'art.  5  si  applica  un moltiplicatore, definito
annualmente  dall'Amministrazione regionale nell'ambito del Programma
operativo  di gestione, pari ad 1 per i Confidi aggregati o che hanno
avviato  processi  di  aggregazione,  e  variabile  da 0 a 0,8, per i
Confidi,  di  cui  al  comma  1,  che  non  hanno avviato processi di
aggregazione.
   5.  Con  la  domanda per l'assegnazione delle risorse regionali il
Confidi si obbliga:
    a)  a  cooptare  nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un
funzionario    dell'Amministrazione    regionale    su    indicazione
dell'Assessore regionale alle attivita' produttive;
    b) a nominare un componente del Collegio sindacale su indicazione
dell'Assessore   regionale   alle   attivita'  produttive  (requisito
richiesto esclusivamente ai confidi che hanno concluso il processo di
aggregazione);
    c)  a  sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione regionale
le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
    d) a rifiutare la concessione della garanzia alle imprese che non
dichiarano  di  osservare  nei confronti dei lavoratori dipendenti la
disciplina  normativa  e  le  condizioni  retributive  previste dalla
legge,   dai   contratti   collettivi  di  lavoro  e  da  ogni  altra
disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale.».
                               Art. 2.

                          Norma transitoria

   1.  Con  esclusivo riferimento all'annualita' 2008, i soggetti che
abbiano   avviato   il   processo  di  fusione  senza  averlo  ancora
perfezionato  alla  data del 31 luglio, possono presentare domanda di
contributo  con  le  modalita'  previste  all'art.  4  del  DPReg. n.
0226/2007   corredate   delle  delibere  di  fusione  adottate  dalle
rispettive assemblee dei soci.
   2.  L'operazione  di  fusione  di  cui al comma 1 deve realizzarsi
entro  la  data  del  31  luglio  2009 a pena di rideterminazione del
contributo regionale, mediante applicazione del moltiplicatore.
   3. Il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 4
del  DPReg.  n.  0226/2007,  con  riferimento all'annualita' 2008, e'
fissato alla data del 15 settembre.
                               Art. 3.

                          Entrata in vigore

   1.  Il presente regolamento entra il vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione.
                     Visto, il Presidente: Tondo