Modifiche e integrazioni al «Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35 della legge regionale n. 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia», emanato con DPReg. 25 luglio 2007, n. 0226/Pres. Art. 1. Sostituzione dell'art. 2 del DPReg. 25 luglio 2007, n. 0226/Pres. 1. L'art. 2 del DPReg. n. 0226/2007, come modificato dal DPReg. 30 ottobre 2007, n. 0349/Pres., e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Soggetti beneficiari). - 1. Sono beneficiari delle assegnazioni i Confidi aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia che hanno operato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un “fondo rischi” a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attivita' economiche nella regione), dell'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997), dell'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). 2. L'Amministrazione regionale favorisce i processi di aggregazione su base territoriale o settoriale dei soggetti di cui al comma 1 al fine di favorire la convergenza dei Confidi agli obiettivi di Basilea2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale, applicando i criteri di riparto dei fondi definiti all'art. 5. 3. Per processo di aggregazione si intende il raggiungimento di una massa critica pari ad almeno euro 18.000.000 di attivo dello stato patrimoniale derivante dal processo di fusione tra due o piu' Confidi di cui al comma 1, con riferimento alla somma dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2006 dei soggetti interessati dalla fusione. 4. Agli indicatori che caratterizzano i criteri di riparto dei fondi di cui all'art. 5 si applica un moltiplicatore, definito annualmente dall'Amministrazione regionale nell'ambito del Programma operativo di gestione, pari ad 1 per i Confidi aggregati o che hanno avviato processi di aggregazione, e variabile da 0 a 0,8, per i Confidi, di cui al comma 1, che non hanno avviato processi di aggregazione. 5. Con la domanda per l'assegnazione delle risorse regionali il Confidi si obbliga: a) a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'Amministrazione regionale su indicazione dell'Assessore regionale alle attivita' produttive; b) a nominare un componente del Collegio sindacale su indicazione dell'Assessore regionale alle attivita' produttive (requisito richiesto esclusivamente ai confidi che hanno concluso il processo di aggregazione); c) a sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione regionale le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; d) a rifiutare la concessione della garanzia alle imprese che non dichiarano di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale.». Art. 2. Norma transitoria 1. Con esclusivo riferimento all'annualita' 2008, i soggetti che abbiano avviato il processo di fusione senza averlo ancora perfezionato alla data del 31 luglio, possono presentare domanda di contributo con le modalita' previste all'art. 4 del DPReg. n. 0226/2007 corredate delle delibere di fusione adottate dalle rispettive assemblee dei soci. 2. L'operazione di fusione di cui al comma 1 deve realizzarsi entro la data del 31 luglio 2009 a pena di rideterminazione del contributo regionale, mediante applicazione del moltiplicatore. 3. Il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 4 del DPReg. n. 0226/2007, con riferimento all'annualita' 2008, e' fissato alla data del 15 settembre. Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Tondo