Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 56-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento stabilisce, in applicazione dell'art. 56-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei familiari superstiti delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti in conseguenza di infortuni sul lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie. Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Sono beneficiari dei contributi, in concorso fra di loro, il coniuge e i figli legittimi, legittimati, naturali e adottivi delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti successivamente al 31 dicembre 2006 in conseguenza di infortuni sul lavoro avvenuti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e residenti al momento del decesso nel medesimo territorio. 2. Sono compresi fra i familiari superstiti di cui al comma 1, dal giorno della nascita, i figli gia' concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono tali i nati entro trecento giorni dalla data dell'infortunio. 3. In mancanza degli aventi diritto di cui al comma 1, possono beneficiare dei contributi i seguenti familiari, in concorso tra di loro: a) i genitori, anche adottivi, del lavoratore deceduto, se a carico di questo al momento del decesso; b) i fratelli e le sorelle del lavoratore deceduto, se con questo conviventi e a suo carico al momento del decesso. Art. 3. Ammontare dei contributi 1. Se la domanda e' presentata dai familiari di cui all'art. 2, comma 1, il contributo e' pari a: a) euro 10.000, se la domanda e' presentata da un solo familiare; b) euro 12.000, se la domanda e' presentata da due familiari; c) euro 15.000, se la domanda e' presentata da tre familiari; d) euro 18.000, se la domanda e' presentata da piu' di tre familiari. 2. Se la domanda e' presentata dai familiari di cui all'art. 2, comma 3, il contributo e' pari a: a) euro 5.000, se la domanda e' presentata da un solo familiare; b) euro 8.000, se la domanda e' presentata da due familiari; c) euro 12.000, se la domanda e' presentata da tre familiari; d) euro 15.000, se la domanda e' presentata da piu' di tre familiari. 3. In caso di concorso di piu' aventi diritto, il contributo spettante e' suddiviso tra i medesimi in parti uguali. 4. Nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 5, sono beneficiari del contributo, e di essi si tiene conto ai fini della determinazione dell'ammontare del medesimo, anche i familiari che non hanno sottoscritto la domanda a condizione che essi siano intervenuti nel procedimento secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3. Art. 4. Cumulabilita' dei contributi 1. I contributi sono cumulabili con altri benefici, eventualmente percepiti dai familiari del lavoratore deceduto in conseguenza del medesimo evento, previsti da leggi statali o regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilita' con altre provvidenze. Art. 5. Presentazione delle domande 1. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, e sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia. 2. Le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilita': a) qualora il decesso si sia verificato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro un anno da tale ultima data; b) qualora il decesso si sia verificato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro un anno dal decesso. 3. Salvo quanto previsto dal comma 5, le domande, a pena di inammissibilita', sono presentate congiuntamente da tutti i familiari aventi diritto, sono sottoscritte da ciascuno di essi e sono corredate da: a) una dichiarazione, sottoscritta da ciascuno dei familiari richiedenti e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la parentela con il lavoratore deceduto, la sussistenza, ove richiesta, delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, la residenza nel territorio regionale del familiare deceduto al momento del decesso e il fatto che la domanda viene presentata congiuntamente da tutti gli aventi diritto; b) la designazione del familiare delegato a ricevere, anche per conto degli altri richiedenti, tutte le comunicazioni previste dal procedimento di cui al presente regolamento nonche' a ricevere, per se' e per conto degli altri richiedenti, l'erogazione del contributo. 4. Nell'ipotesi in cui alcuno degli aventi diritto sia minore di eta' o interdetto, la domanda e' sottoscritta in nome e per conto del minore o dell'incapace dal genitore o dai genitori esercenti la potesta' ovvero dal soggetto esercente la tutela. 5. La domanda puo' essere ugualmente presentata anche se, per fondate ragioni espressamente indicate, uno o piu' aventi diritto non abbiano potuto sottoscriverla. In tale caso, i familiari che sottoscrivono la domanda rilasciano una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante l'identita' degli aventi diritto che non hanno sottoscritto la domanda e la residenza o il domicilio dei medesimi. Art. 6. Concessione ed erogazione dei contributi 1. Le domande sono ammesse a contributo tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione, ai sensi dell'art. 36, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'ordine cronologico di presentazione delle domande e' determinato: a) dal timbro datario apposto dall'ufficio procedente, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria; b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite corriere. 2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 3. Nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 5, il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei familiari che non hanno sottoscritto la domanda di contributo. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento i familiari che non hanno sottoscritto la domanda possono aderire ad essa facendo istanza all'ufficio procedente. Trascorso inutilmente il termine, i familiari che non hanno presentato tale istanza decadono dal diritto di ottenere il contributo. 4. L'ufficio procedente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi). 5. Il responsabile dell'istruttoria verifica che il decesso del familiare dei richiedenti sia stato causato da un infortunio sul lavoro acquisendo idonea certificazione in tal senso dalla Direzione provinciale del lavoro o dalla sede INAIL territorialmente competenti. 6. In pendenza dei termini assegnati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 e fino all'acquisizione degli esiti delle verifiche di cui al comma 5, il termine per la concessione e' sospeso. 7. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo ed ottenuta la certificazione di cui al comma 5, la struttura competente provvede alla concessione. 8. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, entro i limiti della disponibilita' di risorse. 9. L'erogazione interviene entro trenta giorni dalla concessione a favore del familiare congiuntamente designato dagli aventi diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b). 10. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria, possono essere finanziate con i fondi stanziati nel bilancio successivo. Art. 7. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale n. 7/2000. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Tondo