Regolamento  per la concessione e l'erogazione di contributi a favore
   dei  familiari  delle  vittime  di  infortuni  sul lavoro ai sensi
   dell'art. 56-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme
   regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro).

                               Art. 1.

                              Finalita'

   1.  Il  presente regolamento stabilisce, in applicazione dell'art.
56-bis  della  legge  regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali
per  l'occupazione,  la tutela e la qualita' del lavoro), i criteri e
le modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi a favore
dei  familiari superstiti delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti
in  conseguenza  di  infortuni  sul lavoro, al fine di contribuire ad
alleviare   le  conseguenze  e  i  disagi  economici  derivanti  alle
rispettive famiglie.
                               Art. 2.

                        Soggetti beneficiari

   1.  Sono  beneficiari  dei contributi, in concorso fra di loro, il
coniuge  e  i figli legittimi, legittimati, naturali e adottivi delle
lavoratrici  e dei lavoratori deceduti successivamente al 31 dicembre
2006  in  conseguenza di infortuni sul lavoro avvenuti nel territorio
della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  residenti  al  momento del
decesso nel medesimo territorio.
   2. Sono compresi fra i familiari superstiti di cui al comma 1, dal
giorno   della   nascita,   i   figli   gia'   concepiti   alla  data
dell'infortunio.  Salvo  prova  contraria,  si  presumono tali i nati
entro trecento giorni dalla data dell'infortunio.
   3.  In  mancanza  degli  aventi diritto di cui al comma 1, possono
beneficiare  dei  contributi i seguenti familiari, in concorso tra di
loro:
    a)  i  genitori,  anche  adottivi,  del lavoratore deceduto, se a
carico di questo al momento del decesso;
    b) i fratelli e le sorelle del lavoratore deceduto, se con questo
conviventi e a suo carico al momento del decesso.
                               Art. 3.

                      Ammontare dei contributi

   1.  Se  la  domanda e' presentata dai familiari di cui all'art. 2,
comma 1, il contributo e' pari a:
    a) euro 10.000, se la domanda e' presentata da un solo familiare;
    b) euro 12.000, se la domanda e' presentata da due familiari;
    c) euro 15.000, se la domanda e' presentata da tre familiari;
    d)  euro  18.000,  se  la  domanda  e'  presentata da piu' di tre
familiari.
   2.  Se  la  domanda e' presentata dai familiari di cui all'art. 2,
comma 3, il contributo e' pari a:
    a) euro 5.000, se la domanda e' presentata da un solo familiare;
    b) euro 8.000, se la domanda e' presentata da due familiari;
    c) euro 12.000, se la domanda e' presentata da tre familiari;
    d)  euro  15.000,  se  la  domanda  e'  presentata da piu' di tre
familiari.
   3.  In  caso  di  concorso  di  piu' aventi diritto, il contributo
spettante e' suddiviso tra i medesimi in parti uguali.
   4.  Nell'ipotesi  di cui all'art. 5, comma 5, sono beneficiari del
contributo,  e  di  essi  si tiene conto ai fini della determinazione
dell'ammontare   del  medesimo,  anche  i  familiari  che  non  hanno
sottoscritto  la  domanda a condizione che essi siano intervenuti nel
procedimento secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3.
                               Art. 4.

                    Cumulabilita' dei contributi

   1.  I contributi sono cumulabili con altri benefici, eventualmente
percepiti  dai  familiari  del lavoratore deceduto in conseguenza del
medesimo  evento,  previsti  da leggi statali o regionali, a meno che
queste  ultime  espressamente  escludano  la  cumulabilita' con altre
provvidenze.
                               Art. 5.

                     Presentazione delle domande

   1.  Le  domande  di  contributo  sono  presentate  alla  Direzione
centrale  competente  in materia di lavoro, e sono redatte secondo lo
schema  approvato  con decreto del Direttore centrale, pubblicato sul
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  e  reso  disponibile  sul sito
internet della Regione Friuli-Venezia Giulia.
   2.   Le   domande   di  contributo  sono  presentate,  a  pena  di
inammissibilita':
    a)  qualora  il decesso si sia verificato anteriormente alla data
di  entrata in vigore del presente regolamento, entro un anno da tale
ultima data;
    b) qualora il decesso si sia verificato successivamente alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente regolamento, entro un anno dal
decesso.
   3.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  5,  le domande, a pena di
inammissibilita', sono presentate congiuntamente da tutti i familiari
aventi  diritto,  sono  sottoscritte  da  ciascuno  di  essi  e  sono
corredate da:
    a)  una  dichiarazione,  sottoscritta  da  ciascuno dei familiari
richiedenti  e  resa  ai  sensi della vigente normativa in materia di
dichiarazioni  sostitutive, attestante la parentela con il lavoratore
deceduto,  la  sussistenza,  ove  richiesta,  delle condizioni di cui
all'art.  2,  comma  3,  la  residenza  nel  territorio regionale del
familiare  deceduto  al momento del decesso e il fatto che la domanda
viene presentata congiuntamente da tutti gli aventi diritto;
    b)  la  designazione del familiare delegato a ricevere, anche per
conto  degli  altri  richiedenti, tutte le comunicazioni previste dal
procedimento  di  cui al presente regolamento nonche' a ricevere, per
se' e per conto degli altri richiedenti, l'erogazione del contributo.
   4.  Nell'ipotesi  in cui alcuno degli aventi diritto sia minore di
eta' o interdetto, la domanda e' sottoscritta in nome e per conto del
minore  o  dell'incapace  dal  genitore  o  dai genitori esercenti la
potesta' ovvero dal soggetto esercente la tutela.
   5.  La  domanda  puo'  essere  ugualmente presentata anche se, per
fondate ragioni espressamente indicate, uno o piu' aventi diritto non
abbiano   potuto  sottoscriverla.  In  tale  caso,  i  familiari  che
sottoscrivono  la domanda rilasciano una dichiarazione, resa ai sensi
della  vigente  normativa  in  materia  di dichiarazioni sostitutive,
attestante   l'identita'   degli   aventi   diritto   che  non  hanno
sottoscritto la domanda e la residenza o il domicilio dei medesimi.
                               Art. 6.

              Concessione ed erogazione dei contributi

   1.  Le  domande  sono  ammesse  a  contributo tramite procedimento
valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione,
ai sensi dell'art. 36, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 20 marzo
2000,  n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in materia di procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso). L'ordine cronologico di
presentazione delle domande e' determinato:
    a)  dal  timbro datario apposto dall'ufficio procedente, nel caso
di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;
    b)  dalla  data  di  spedizione,  nel  caso di spedizione tramite
lettera raccomandata o tramite corriere.
   2.  Ove  la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta, il
responsabile  del  procedimento  ne da' comunicazione all'interessato
indicandone  le  cause  e  assegnando un termine di trenta giorni per
provvedere  alla  regolarizzazione  o  integrazione. E' consentita la
richiesta  di  proroga  del  termine  a condizione che sia motivata e
presentata prima della scadenza dello stesso.
   3.  Nell'ipotesi  di  cui all'art. 5, comma 5, il responsabile del
procedimento  effettua la comunicazione di avvio del procedimento nei
confronti  dei  familiari  che  non  hanno sottoscritto la domanda di
contributo. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione
di  avvio  del procedimento i familiari che non hanno sottoscritto la
domanda   possono   aderire   ad  essa  facendo  istanza  all'ufficio
procedente.  Trascorso  inutilmente  il  termine, i familiari che non
hanno  presentato  tale  istanza  decadono dal diritto di ottenere il
contributo.
   4.   L'ufficio   procedente,  prima  della  formale  adozione  del
provvedimento  negativo,  comunica  tempestivamente  agli  istanti  i
motivi   che   ostano   all'accoglimento   della   domanda.   Trovano
applicazione  le disposizioni previste dall'art. 10-bis della legge 7
agosto   1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo    e   di   diritto   di   accesso   ai   procedimenti
amministrativi).
   5.  Il  responsabile  dell'istruttoria verifica che il decesso del
familiare  dei  richiedenti  sia  stato  causato da un infortunio sul
lavoro  acquisendo idonea certificazione in tal senso dalla Direzione
provinciale   del   lavoro   o   dalla  sede  INAIL  territorialmente
competenti.
   6. In pendenza dei termini assegnati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 e
fino  all'acquisizione degli esiti delle verifiche di cui al comma 5,
il termine per la concessione e' sospeso.
   7.  Verificata  la  sussistenza  dei  requisiti per la concessione
degli   incentivi   di  cui  al  presente  articolo  ed  ottenuta  la
certificazione  di  cui  al comma 5, la struttura competente provvede
alla concessione.
   8.  I  contributi  sono  concessi  con  decreto  del Direttore del
Servizio,   entro   il  termine  di  novanta  giorni  dalla  data  di
ricevimento  della  domanda,  entro  i limiti della disponibilita' di
risorse.
   9. L'erogazione interviene entro trenta giorni dalla concessione a
favore  del  familiare congiuntamente designato dagli aventi diritto,
ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b).
   10.  Le  domande  ammissibili  che non possono essere totalmente o
parzialmente  finanziate  a  causa  dell'insufficiente disponibilita'
finanziaria,  possono  essere  finanziate  con  i fondi stanziati nel
bilancio successivo.
                               Art. 7.

                               Rinvio

   1.  Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la
legge regionale n. 7/2000.
                               Art. 8.

                          Entrata in vigore

   1.  Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                     Visto, il Presidente: Tondo