Modifiche   al   regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la
   concessione  e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di
   lavori  di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da
   destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1,
   art.  4,  commi  95,  96 e 97), emanato con decreto del Presidente
   della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.

                               Art. 1.

Modifica  dell'art.  1  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                              0230/2005

   1.  Al  comma  1  dell'art.  1  del  decreto  del Presidente della
Regione 13  luglio  2005,  n.  230  (Regolamento  recante  criteri  e
modalita'  per  la  concessione  e l'erogazione dei contributi per la
realizzazione  di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento
di  edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio
2005,  n.  1,  art.  4,  commi  95,  96  e 97) dopo le parole: «legge
regionale 2  febbraio  2005,  n.  1,  art. 4, commi 95, 96 e 97» sono
aggiunte,  infine, le seguenti: «e legge regionale 18 luglio 2005, n.
15,  art.  4, commi 26, 27 e 28 (Assestamento del bilancio 2005 e del
bilancio  pluriennale  per  gli  anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18
della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.)».
                               Art. 2.

Modifica  dell'art.  2  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                              0230/2005

   1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione
n.  0230/2005 dopo le parole: «Servizio disciplina tecnica edilizia e
strutture  a  supporto residenza» sono aggiunte, infine, le seguenti:
«corredate  di  una  relazione  illustrativa  e  di  un preventivo di
spesa».
                               Art. 3.

Inserimento  dell'art.  2-bis al decreto del Presidente della Regione
                            n. 0230/2005

   1.  Dopo  l'art.  2  del  decreto  del Presidente della Regione n.
0230/2005 e' inserito il seguente:
   «Art.  2-bis  (Avvio  del  procedimento).  - 1. L'ente richiedente
viene  informato  dell'avvio  del procedimento mediante comunicazione
scritta   alla   quale  viene  allegata  una  scheda  istruttoria  da
restituire all'Amministrazione regionale utile a fornire gli elementi
e  le  indicazioni  per  l'evidenza  dei  criteri  di  valutazione  e
l'ammontare della spesa progettuale.».
                               Art. 4.

Sostituzione  dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n.
                              0230/2005

   1.  L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005
e' sostituito dal seguente:
   «Art.  3  (Assegnazione dei contributi). - 1. Con il provvedimento
di riparto emanato dall'organo competente sono assegnati i contributi
in  conto  capitale  di  cui  al  comma  26  dell'art.  4 della legge
regionale  n.  15/2005  e i contributi pluriennali di cui al comma 95
dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2005 sulla base dei criteri di
valutazione  e dell'ammontare della spesa progettuale evidenziati dai
soggetti richiedenti nella scheda istruttoria di cui all'art. 2-bis.
   2.  Il contributo e' assegnato fino ad un massimo del 90 per cento
della  spesa  ritenuta  ammissibile per comuni e loro consorzi e fino
all'85   per   cento  della  spesa  ritenuta  ammissibile  per  enti,
associazioni, istituzioni e cooperative.
   3. Per valutare l'ammontare della sovvenzione da assegnare a mezzo
di  finanziamenti  pluriennali  su limiti di impegno, l'annualita' da
assegnare  viene attualizzata secondo la formula della determinazione
del valore attuale di una rendita costante posticipata utilizzando il
tasso  praticato  al  momento  del  riparto  dalla  Cassa  depositi e
prestiti  S.p.A.  per  gli  interventi  degli enti locali per mutui a
tasso fisso di durata pari a quella del limite di impegno.
   4.   L'annualita'   cosi'  attualizzata  viene  riconosciuta  agli
assegnatari  del contributo ventennale che ricorrono al finanziamento
della  spesa  mediante  prestito  concesso  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A. ovvero mediante mutuo concesso da Istituto di credito
diverso dalla Cassa predetta.
   5.  La  Giunta regionale determina in via preventiva le condizioni
per  la  stipula  dei  mutui  da  parte  dei soggetti beneficiari del
contributo  pluriennale  finalizzato  alla riduzione o alla copertura
degli  oneri,  in  linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei
mutui medesimi cui gli stessi devono attenersi.
   6. L'ammontare del contributo ventennale che viene riconosciuto ai
comuni  o  loro  consorzi,  risultati  assegnatari  dello stesso, che
ricorrono  al  finanziamento della spesa tramite l'emissione di buoni
ordinari,  avviene  sulla base del piano di ammortamento attualizzato
al  tasso  d'interesse  vigente  alla  data  della  deliberazione  di
approvazione   del   prestito,   commisurato  alla  spesa  ammessa  a
contributo  con  il  provvedimento  di riparto che definisce anche il
limite   percentuale  di  partecipazione  finanziaria  a  carico  del
beneficiario.
   7.  Nel  caso in cui gli assegnatari dei contributi pluriennali su
limiti  di  impegno,  successivamente  all'assegnazione degli stessi,
dichiarino  di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  mediante
l'impiego  di  fondi  propri  e  non mediante prestito concesso dalla
Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  o mutuo concesso da Istituto di
credito  diverso  dalla  Cassa predetta, viene concesso un contributo
ventennale   di  misura  annua  pari  ad  un  ventesimo  della  spesa
ammissibile senza l'attualizzazione di cui al comma 3.».
                               Art. 5.

Sostituzione del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della
                        Regione n. 0230/2005

   1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione
n. 0230/2005 e' sostituito dal seguente:
   «2.  Sono  ammissibili a contributo gli interventi di manutenzione
straordinaria,   di   restauro  e  di  risanamento  conservativo,  di
ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione
urbanistica come definiti dalle lettere b), c), d), e) e f) del comma
1  dell'art.  3  del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,   n.   380   (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia), recepito dall'art. 37 della legge
regionale 23   febbraio   2007,  n.  5  (Riforma  dell'urbanistica  e
disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio).».
                               Art. 6.

Modifiche  all'art.  5  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                              0230/2005

   1.  All'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0230/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  alla  lettera  a) del comma 1 dopo le parole: «autorizzazioni
necessarie per eseguire l'opera» sono inserite le seguenti: «o, per i
soggetti   diversi   da   Comuni  o  da  consorzi  di  Comuni,  dalla
disponibilita'  del progetto di adeguato approfondimento munito della
documentazione  necessaria  ad  eseguire  l'intervento,  richiesta ai
sensi   della   normativa   urbanistico-edilizia  vigente,  approvata
dall'Ente competente»;
    b)  alla  lettera  b) del comma 1 dopo le parole: «autorizzazioni
necessarie per eseguire l'opera» sono insenite le seguenti: «o, per i
soggetti   diversi   da   Comuni  o  da  consorzi  di  Comuni,  dalla
disponibilita'  del  progetto  di  adeguato approfondimento munito di
tutte  le  altre  autorizzazioni  necessarie  per  eseguire  l'opera,
richieste  ai  sensi  della  normativa  urbanistico-edilizia vigente,
qualora  sia  stata  presentata  istanza  formale all'Ente competente
all'approvazione ma non sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio
edilizio»;
    c)  dopo  la  lettera  l)  del  comma  1  e' aggiunta, infine, la
seguente:
    «l-bis) interventi da realizzarsi da soggetti diversi da Comuni o
da consorzi di Comuni».
                               Art. 7.

Inserimento  dell'art.  5-bis al decreto del Presidente della Regione
                            n. 0230/2005

   1.  Dopo  l'art.  5  del  decreto  del Presidente della Regione n.
0230/2005 e' inserito il seguente:
   «Art.  5-bis  (Concessione  dei  contributi).   - 1. Ai fini della
concessione  del  contributo,  l'ente  beneficiario  viene  informato
dell'assegnazione  del  contributo mediante comunicazione scritta con
la quale viene richiesta la documentazione progettuale.
   2.  Per  la concessione si applicano gli articoli da 56 a 61 della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori
pubblici).».
                               Art. 8.

                           Rinvio dinamico

   1.  Il  rinvio  a  leggi  e  regolamenti  contenuto  nel  presente
regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.
                               Art. 9.

                          Entrata in vigore

   1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Tondo