Modifiche al regolamento recante criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres. Art. 1. Modifica dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005 1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230 (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97) dopo le parole: «legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, art. 4, commi 26, 27 e 28 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.)». Art. 2. Modifica dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005 1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005 dopo le parole: «Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza» sono aggiunte, infine, le seguenti: «corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa». Art. 3. Inserimento dell'art. 2-bis al decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005 1. Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Avvio del procedimento). - 1. L'ente richiedente viene informato dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta alla quale viene allegata una scheda istruttoria da restituire all'Amministrazione regionale utile a fornire gli elementi e le indicazioni per l'evidenza dei criteri di valutazione e l'ammontare della spesa progettuale.». Art. 4. Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Assegnazione dei contributi). - 1. Con il provvedimento di riparto emanato dall'organo competente sono assegnati i contributi in conto capitale di cui al comma 26 dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005 e i contributi pluriennali di cui al comma 95 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2005 sulla base dei criteri di valutazione e dell'ammontare della spesa progettuale evidenziati dai soggetti richiedenti nella scheda istruttoria di cui all'art. 2-bis. 2. Il contributo e' assegnato fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile per comuni e loro consorzi e fino all'85 per cento della spesa ritenuta ammissibile per enti, associazioni, istituzioni e cooperative. 3. Per valutare l'ammontare della sovvenzione da assegnare a mezzo di finanziamenti pluriennali su limiti di impegno, l'annualita' da assegnare viene attualizzata secondo la formula della determinazione del valore attuale di una rendita costante posticipata utilizzando il tasso praticato al momento del riparto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per gli interventi degli enti locali per mutui a tasso fisso di durata pari a quella del limite di impegno. 4. L'annualita' cosi' attualizzata viene riconosciuta agli assegnatari del contributo ventennale che ricorrono al finanziamento della spesa mediante prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ovvero mediante mutuo concesso da Istituto di credito diverso dalla Cassa predetta. 5. La Giunta regionale determina in via preventiva le condizioni per la stipula dei mutui da parte dei soggetti beneficiari del contributo pluriennale finalizzato alla riduzione o alla copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui medesimi cui gli stessi devono attenersi. 6. L'ammontare del contributo ventennale che viene riconosciuto ai comuni o loro consorzi, risultati assegnatari dello stesso, che ricorrono al finanziamento della spesa tramite l'emissione di buoni ordinari, avviene sulla base del piano di ammortamento attualizzato al tasso d'interesse vigente alla data della deliberazione di approvazione del prestito, commisurato alla spesa ammessa a contributo con il provvedimento di riparto che definisce anche il limite percentuale di partecipazione finanziaria a carico del beneficiario. 7. Nel caso in cui gli assegnatari dei contributi pluriennali su limiti di impegno, successivamente all'assegnazione degli stessi, dichiarino di provvedere al finanziamento della spesa mediante l'impiego di fondi propri e non mediante prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o mutuo concesso da Istituto di credito diverso dalla Cassa predetta, viene concesso un contributo ventennale di misura annua pari ad un ventesimo della spesa ammissibile senza l'attualizzazione di cui al comma 3.». Art. 5. Sostituzione del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005 1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005 e' sostituito dal seguente: «2. Sono ammissibili a contributo gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica come definiti dalle lettere b), c), d), e) e f) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), recepito dall'art. 37 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio).». Art. 6. Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005 1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: «autorizzazioni necessarie per eseguire l'opera» sono inserite le seguenti: «o, per i soggetti diversi da Comuni o da consorzi di Comuni, dalla disponibilita' del progetto di adeguato approfondimento munito della documentazione necessaria ad eseguire l'intervento, richiesta ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente, approvata dall'Ente competente»; b) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: «autorizzazioni necessarie per eseguire l'opera» sono insenite le seguenti: «o, per i soggetti diversi da Comuni o da consorzi di Comuni, dalla disponibilita' del progetto di adeguato approfondimento munito di tutte le altre autorizzazioni necessarie per eseguire l'opera, richieste ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente, qualora sia stata presentata istanza formale all'Ente competente all'approvazione ma non sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio edilizio»; c) dopo la lettera l) del comma 1 e' aggiunta, infine, la seguente: «l-bis) interventi da realizzarsi da soggetti diversi da Comuni o da consorzi di Comuni». Art. 7. Inserimento dell'art. 5-bis al decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005 1. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Concessione dei contributi). - 1. Ai fini della concessione del contributo, l'ente beneficiario viene informato dell'assegnazione del contributo mediante comunicazione scritta con la quale viene richiesta la documentazione progettuale. 2. Per la concessione si applicano gli articoli da 56 a 61 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).». Art. 8. Rinvio dinamico 1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi. Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Tondo