Modifiche  al  regolamento sulle modalita' per l'erogazione del saldo
   dei  finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati
   in  via  anticipata ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge regionale
   n.  4/2001  (legge  finanziaria 2001), e sulla rendicontazione dei
   finanziamenti  stessi  emanato  con  decreto  del Presidente della
   Regione 28 settembre 2001, n. 0358/Pres.

                               Art. 1.

                      Sostituzione dell'art. 2
     del decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres./2001

   1.  L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 28 settembre
2001,  n. 358/Pres. (Regolamento sulle modalita' per l'erogazione del
saldo  dei  finanziamenti  concessi  per  interventi  d'investimento,
erogati  in  via  anticipata  ai  sensi  dell'art.  4, comma 9, legge
regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001), e sulla rendicontazione
dei finanziamenti stessi e' sostituito dal seguente:
   «Art.  2.  - 1. Al saldo dei finanziamenti concessi per interventi
d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 4, comma
9,  della  legge  regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria
2001), si provvede sulla base della presentazione:
    a)  di  una  dichiarazione  dell'Azienda  sanitaria  regionale  e
riferita al decreto di concessione del finanziamento, che attesti che
gli  interventi d'investimento, per i quali il finanziamento e' stato
concesso,  sono  stati  realizzati  nel  rispetto  delle disposizioni
normative  che disciplinano la materia ed in conformita' agli atti di
programmazione  annuale,  di cui all'art. 20 della legge regionale 19
dicembre   1996,   n.   49   (Norme  in  materia  di  programmazione,
contabilita'   e   controllo   del  Servizio  sanitario  regionale  e
disposizioni  urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e, qualora
sussista la fattispecie, all'autorizzazione di cui all'art. 7;
    b)   di   una  dichiarazione  della  medesima  Azienda  sanitaria
regionale,  redatta  secondo  lo  schema  di  cui all'allegato A, che
attesti  il  costo  complessivo  degli  interventi di investimento ad
utilizzo  del  finanziamento  concesso,  cosi'  come registrato nella
contabilita'  generale  in  conformita'  al Regolamento approvato con
decreto  Presidente  della  Giunta regionale 23 aprile 1999, n. 0127,
(Regolamento  di  contabilita'  generale  delle  Aziende  sanitarie e
dell'Agenzia regionale della sanita').
                               Art. 2.

                      Sostituzione dell'art. 3
     del decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres./2001

   1.   L'art.   3  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0358/Pres./2001 e' sostituito dal seguente:
   «Art.   3.  -  1.  Per  ogni  singolo  intervento  realizzato,  le
dichiarazioni di cui all'art. 2 sono corredate:
    a)  per  gli  interventi edilizi, dalle schede redatte secondo lo
schema  di  cui all'allegato B e, per le acquisizioni di beni mobili,
dalle  tabelle  redatte secondo lo schema di cui all'allegato C degli
interventi  d'investimento  realizzati con l'indicazione del relativo
costo,  come  risultante  dagli atti di programmazione annuale di cui
all'art. 2, con le variazioni di cui all'art. 6 e con le integrazioni
di cui all'art. 7;
    b)   dai   certificati  di  collaudo  o  di  regolare  esecuzione
regolarmente approvati;
    c)  da  copia,  dichiarata  conforme all'originale, del titolo di
restituzione  della  quota,  eventualmente  risultante non utilizzata
dalla dichiarazione di cui all'art. 2, lettera b), dell'anticipazione
erogata sul finanziamento concesso.».
                               Art. 3.

                      Sostituzione dell'art. 4
     del decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres./2001

   1.   L'art.   4  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0358/Pres./2001 e' sostituito dal seguente:
   «Art.   4.   -  1.  Le  dichiarazioni  di  cui  all'art.  2  e  la
documentazione a corredo di cui all'art. 3 sono trasmesse nel termine
fissato  dal  decreto  di concessione del finanziamento; tale termine
non  puo'  essere  superiore a quattro anni decorrenti dalla data del
decreto di concessione.
   2.  Su  tempestiva  e  motivata  richiesta  dell'Azienda sanitaria
regionale e' ammessa una sola proroga del termine fissato».
                               Art. 4.

                Inserimento degli allegati A, B, e C
     al decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres./2001

   1. Al decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres./2001 sono
aggiunti infine gli allegati A, B, e C al presente regolamento.
   (Omissis).