Modifiche al regolamento sulle modalita' per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001), e sulla rendicontazione dei finanziamenti stessi emanato con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2001, n. 0358/Pres. Art. 1. Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres./2001 1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2001, n. 358/Pres. (Regolamento sulle modalita' per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001), e sulla rendicontazione dei finanziamenti stessi e' sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Al saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), si provvede sulla base della presentazione: a) di una dichiarazione dell'Azienda sanitaria regionale e riferita al decreto di concessione del finanziamento, che attesti che gli interventi d'investimento, per i quali il finanziamento e' stato concesso, sono stati realizzati nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia ed in conformita' agli atti di programmazione annuale, di cui all'art. 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilita' e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e, qualora sussista la fattispecie, all'autorizzazione di cui all'art. 7; b) di una dichiarazione della medesima Azienda sanitaria regionale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A, che attesti il costo complessivo degli interventi di investimento ad utilizzo del finanziamento concesso, cosi' come registrato nella contabilita' generale in conformita' al Regolamento approvato con decreto Presidente della Giunta regionale 23 aprile 1999, n. 0127, (Regolamento di contabilita' generale delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale della sanita'). Art. 2. Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres./2001 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres./2001 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. Per ogni singolo intervento realizzato, le dichiarazioni di cui all'art. 2 sono corredate: a) per gli interventi edilizi, dalle schede redatte secondo lo schema di cui all'allegato B e, per le acquisizioni di beni mobili, dalle tabelle redatte secondo lo schema di cui all'allegato C degli interventi d'investimento realizzati con l'indicazione del relativo costo, come risultante dagli atti di programmazione annuale di cui all'art. 2, con le variazioni di cui all'art. 6 e con le integrazioni di cui all'art. 7; b) dai certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati; c) da copia, dichiarata conforme all'originale, del titolo di restituzione della quota, eventualmente risultante non utilizzata dalla dichiarazione di cui all'art. 2, lettera b), dell'anticipazione erogata sul finanziamento concesso.». Art. 3. Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres./2001 1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres./2001 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. Le dichiarazioni di cui all'art. 2 e la documentazione a corredo di cui all'art. 3 sono trasmesse nel termine fissato dal decreto di concessione del finanziamento; tale termine non puo' essere superiore a quattro anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. 2. Su tempestiva e motivata richiesta dell'Azienda sanitaria regionale e' ammessa una sola proroga del termine fissato». Art. 4. Inserimento degli allegati A, B, e C al decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres./2001 1. Al decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres./2001 sono aggiunti infine gli allegati A, B, e C al presente regolamento. (Omissis).