ALLEGATO

Modifiche  al  regolamento  di  esecuzione  della  legge regionale 12
   novembre  1996,  n.  47  e  successive  modifiche  e integrazioni,
   recante  «Disposizioni  per l'attuazione della normativa nazionale
   in  materia  di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per
   autotrazione  nel  territorio regionale e per l'applicazione della
   carta  del  cittadino nei vari settori istituzionali», emanato con
   decreto   del  Presidente  della  Regione  29  novembre  2004,  n.
   0402/Pres.

                               Art. 1.
       Sostituzione dell'art. 3-bis del decreto del Presidente
            ella Regione 29 novembre 2004, n. 0402/Pres.

   L'art.  3-bis del decreto del Presidente della Regione 29 novembre
2004, n. 0402/Pres. e' sostituito dal seguente:
   «Art.  3-bis  (Modalita'  operative  per  la  determinazione delle
riduzioni  del prezzo). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 2 della
legge  regionale 12 novembre 1996, n. 47 ed al fine di ottemperare al
disposto  di  cui  all'art.  3,  comma 17, lettera a), della legge n.
549/1995, si assumono quali prezzi di riferimento della benzina e del
gasolio:
    a)  il prezzo dello Stato confinante che pratica il prezzo minore
comunicato - ai sensi dell'art. 1, comma 185, della legge 24 dicembre
2007,   n.  244  in  relazione  all'art.  2,  comma  2,  del  decreto
ministeriale  16  dicembre  2004,  n.  341 - dall'Ambasciata d'Italia
presso detto Stato;
    b)  il  prezzo  minimo  praticato  negli  impianti del territorio
regionale,  non  rilevando  a tal fine i prezzi che si discostano dal
prezzo  medio regionale in misura superiore al dieci per cento. Detto
prezzo  minimo e' elaborato giornalmente dal gestore della banca dati
informatica  sulla  base  dei  dati  memorizzati  dai  POS nelle sole
giornate lavorative, con esclusione delle giornate festive.
   2.  Ai  fini  della  determinazione  delle riduzioni del prezzo e'
effettuato  un  confronto giornaliero tra il prezzo di riferimento di
cui  al  comma  1,  lettera  a) del presente articolo ed il prezzo di
riferimento  di  cui  al  medesimo  comma 1, lettera b), del presente
articolo,  al netto della vigente riduzione del prezzo applicata alla
prima fascia.
   3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 47/1996
la riduzione del prezzo della prima fascia e' determinata nell'ambito
della  differenza  tra  il  prezzo  di riferimento di cui al comma 1,
lettera  b)  e  quello  di  cui  al comma 1, lettera a), del presente
articolo.  Le  riduzioni  del  prezzo  delle  fasce  successive  sono
calcolate nel rispetto dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n.
47/1996.
   Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 47/1996 la
riduzione  del  prezzo della prima fascia e' pari alla differenza tra
il  prezzo  di  riferimento di cui al comma 1, lettera b) e quello di
cui  al  comma 1, lettera a), del presente articolo. Le riduzioni del
prezzo   delle   fasce  successive  sono  calcolate  applicando  alle
riduzioni  del  prezzo  vigenti  la  stessa variazione percentuale di
scostamento  rilevata  tra  la  riduzione del prezzo di prima fascia,
cosi' come rideterminata, e quella vigente.
   4. Ai beneficiari delle riduzioni del prezzo e' applicata:
    per  i  rifornimenti  effettuati presso impianti che praticano un
prezzo superiore o uguale al prezzo di riferimento di cui al comma 1,
lettera  b),  del  presente  articolo,  la  riduzione della fascia di
appartenenza;
    per  i  rifornimenti  effettuati presso impianti che praticano un
prezzo  inferiore al prezzo di riferimento di cui al comma 1, lettera
b),  del presente articolo, la riduzione della fascia di appartenenza
in  misura  non  superiore  alla  differenza  tra il prezzo praticato
presso  l'impianto  ed  il  prezzo  di riferimento di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo.

                               Art. 2.
                            Applicazione

   Il  presente  regolamento  si  applica  a decorrere dal 1° ottobre
2008.

                               Art. 3.
                          Entrata in vigore

   Il  presente  regolamento  entra  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                                TONDO