ALLEGATO Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali», emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2004, n. 0402/Pres. Art. 1. Sostituzione dell'art. 3-bis del decreto del Presidente ella Regione 29 novembre 2004, n. 0402/Pres. L'art. 3-bis del decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2004, n. 0402/Pres. e' sostituito dal seguente: «Art. 3-bis (Modalita' operative per la determinazione delle riduzioni del prezzo). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 2 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 ed al fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 3, comma 17, lettera a), della legge n. 549/1995, si assumono quali prezzi di riferimento della benzina e del gasolio: a) il prezzo dello Stato confinante che pratica il prezzo minore comunicato - ai sensi dell'art. 1, comma 185, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in relazione all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 16 dicembre 2004, n. 341 - dall'Ambasciata d'Italia presso detto Stato; b) il prezzo minimo praticato negli impianti del territorio regionale, non rilevando a tal fine i prezzi che si discostano dal prezzo medio regionale in misura superiore al dieci per cento. Detto prezzo minimo e' elaborato giornalmente dal gestore della banca dati informatica sulla base dei dati memorizzati dai POS nelle sole giornate lavorative, con esclusione delle giornate festive. 2. Ai fini della determinazione delle riduzioni del prezzo e' effettuato un confronto giornaliero tra il prezzo di riferimento di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo ed il prezzo di riferimento di cui al medesimo comma 1, lettera b), del presente articolo, al netto della vigente riduzione del prezzo applicata alla prima fascia. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 47/1996 la riduzione del prezzo della prima fascia e' determinata nell'ambito della differenza tra il prezzo di riferimento di cui al comma 1, lettera b) e quello di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo. Le riduzioni del prezzo delle fasce successive sono calcolate nel rispetto dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 47/1996. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 47/1996 la riduzione del prezzo della prima fascia e' pari alla differenza tra il prezzo di riferimento di cui al comma 1, lettera b) e quello di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo. Le riduzioni del prezzo delle fasce successive sono calcolate applicando alle riduzioni del prezzo vigenti la stessa variazione percentuale di scostamento rilevata tra la riduzione del prezzo di prima fascia, cosi' come rideterminata, e quella vigente. 4. Ai beneficiari delle riduzioni del prezzo e' applicata: per i rifornimenti effettuati presso impianti che praticano un prezzo superiore o uguale al prezzo di riferimento di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, la riduzione della fascia di appartenenza; per i rifornimenti effettuati presso impianti che praticano un prezzo inferiore al prezzo di riferimento di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, la riduzione della fascia di appartenenza in misura non superiore alla differenza tra il prezzo praticato presso l'impianto ed il prezzo di riferimento di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo. Art. 2. Applicazione Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° ottobre 2008. Art. 3. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO