(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
  della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 17 settembre 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Visto l'art. 5, comma 12, della legge regionale 21 luglio 2004, n.
19  (assestamento  del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli
anni  2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile
1999,  n.  7),  ai  sensi  del  quale  l'amministrazione regionale e'
autorizzata  a  concorrere  al finanziamento delle attivita' indicate
nell'articolo  stesso  realizzate dalle Universita' degli studi della
Regione  e  da  altri  organismi  pubblici  di  ricerca  operanti nel
Friuli-Venezia  Giulia,  mediante  la  concessione di contributi fino
alla misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile;
   Considerato  che  le  attivita' oggetto di contributo previste dal
predetto art. 5, comma 12, sono le seguenti:
    a)   studi   e   ricerche   intesi   quali   attivita'  orientate
principalmente   all'ampliamento   delle  conoscenze  nell'ambito  di
specifiche discipline;
    b)  iniziative  di  divulgazione,  finalizzate alla diffusione di
conoscenze  acquisite  e alla promozione della cultura nell'ambito di
specifiche discipline;
   Visto  il comma 13 dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2004 ai
sensi  del  quale  con  deliberazione  della  giunta  regionale  sono
definiti   termini   e   modalita'  per  la  gestione  delle  risorse
annualmente stanziate a bilancio per le finalita' di cui al comma 12;
   Vista  la  legge  regionale 14 agosto 2008, n. 9 (assestamento del
bilancio  2008  e  del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai
sensi dell'art. 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), e, in
particolare,  l'art.  7, comma 15, di modifica dell'art. 5, comma 12,
della  legge  regionale  n. 19/2004, che considera, quali beneficiari
dei  contributi  in  parola,  anche  i  conservatori  musicali  della
Regione;
   Vista  la  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso), e, in particolare, l'art. 30;
   Visto  lo  schema di «Regolamento per la concessione di contributi
per  studi,  ricerche ed iniziative di divulgazione (art. 5, comma 12
legge regionale n. 19/2004)», predisposto dalla direzione competente,
nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
   Ritenuto pertanto di approvare il suddetto regolamento;
   Vista  la  deliberazione della giunta regionale 28 agosto 2008, n.
1707 con la quale la giunta medesima ha approvato il «Regolamento per
la  concessione  di  contributi  per studi, ricerche ed iniziative di
divulgazione  (art.  5,  comma  12  legge regionale n. 19/2004)», nel
testo  allegato  al  presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale.
   Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

                              Decreta:

   1. E' emanato il «Regolamento per la concessione di contributi per
studi, ricerche ed iniziative di divulgazione (art. 5, comma 12 legge
regionale n. 19/2004)», nel testo allegato al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
   3.  Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                TONDO