ALLEGATO

 Regolamento  per la concessione di contributi per studi, ricerche ed
   iniziative  di  divulgazione (art. 5, comma 12, legge regionale n.
   19/2004).

                               Art. 1.
                              Finalita'

   1.   Il   presente  regolamento  definisce  le  modalita'  per  la
concessione  di  contributi  per  studi,  ricerche  ed  iniziative di
divulgazione previsti dall'art. 5, comma 12, della legge regionale 21
luglio  2004,  n.  19  (assestamento  del  bilancio 2004 del bilancio
pluriennale  per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge
regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche.

                               Art. 2.
                      Requisiti dei beneficiari

   1. Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti:
    a) Universita' degli studi della Regione;
    b) Conservatori di musica della Regione;
    c) organismi pubblici di ricerca operanti nella Regione.
   2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare dei contributi
in  forma  individuale  o  in  forma  congiunta, in quest'ultimo caso
attraverso  la  costituzione  di un'associazione temporanea di scopo,
mediante  contratto di mandato speciale con rappresentanza, stipulato
per atto pubblico, per l'intera durata progettuale.
   3. I beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:
    a) avere quale finalita' lo svolgimento di attivita' di ricerca e
di divulgazione;
    b) non avere scopo di lucro;
    c)  reinvestire  tutti  gli  utili  interamente  nelle  attivita'
istituzionali;
    d)  non  svolgere attivita' economica consistente nell'offerta di
beni e servizi sul mercato;
    e) avere sede principale o operativa nella Regione Friuli-Venezia
Giulia;
    f)  non  trovarsi  in  stato  di  scioglimento  o di liquidazione
volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali.
   4. Gli organismi pubblici beneficiari devono altresi':
    1)  essere  istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di
interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
    2) essere dotati di personalita' giuridica;
    3)  svolgere  attivita'  finanziata  in  modo maggioritario dallo
Stato,  dagli  enti  pubblici  territoriali  o  da altri organismi di
diritto  pubblico  oppure avere una gestione soggetta al controllo di
questi  ultimi oppure avere un organo d'amministrazione, di direzione
o  di  vigilanza  costituito  da membri dei quali piu' della meta' e'
designata  dallo  Stato,  dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico.
   5.  In  deroga  a quanto previsto dal comma 3, lettera c), possono
beneficiare   dei   contributi,   limitatamente  alle  attivita'  non
economiche,  i soggetti svolgenti anche attivita' di natura economica
purche', per evitare sovvenzioni incrociate dell'attivita' economica,
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    a)  le  attivita'  economiche  e  non  economiche  devono  essere
chiaramente distinte;
    b)  i  costi  relativi alle attivita' economiche e non economiche
devono essere chiaramente distinti;
    c)  i  finanziamenti  relativi  alle  attivita'  economiche e non
economiche devono essere chiaramente distinti.
   6.  In  ogni  caso  il  proponente non puo' fruire di qualsivoglia
forma  di  lucro,  diretto o indiretto, sulla prestazione di soggetti
terzi.
   7.  La  natura  giuridica  dei  beneficiari  ed  il  possesso  dei
requisiti  e  delle  condizioni  previsti  dalla legge e dal presente
regolamento devono essere desumibili e dimostrabili da almeno uno dei
seguenti atti:
    a) atto costitutivo,
    b) statuto;
    c) bilanci;
    d)  delibere  e verbali degli organi di amministrazione dai quali
si  desuma la composizione dei beneficiari, del capitale sociale, del
patrimonio associativo o del fondo comune.
   8.  Se  il possesso di alcuni dei requisiti e delle condizioni non
e'  attestato  dagli  atti  di  cui  al comma 7 ovvero non emerge con
chiarezza  dagli  stessi,  possono  essere prodotte, nei casi e nelle
forme  consentiti  dalla  legge,  dichiarazioni  sostitutive  di atto
notorio o dichiarazioni sostitutive di certificazione.

                               Art. 3.
                 Requisiti e contenuti dei progetti

   1. Sono finanziabili le seguenti tipologie progettuali:
    a)   studi   e   ricerche,   intesi   quali  attivita'  orientate
principalmente  all'ampliamento  delle  conoscenze  nell'ambito delle
discipline indicate dai bandi di cui all'art. 7;
    b)  iniziative  di  divulgazione  finalizzate  alla diffusione di
conoscenze  acquisite  e  alla  promozione  della cultura nell'ambito
delle discipline indicate dai bandi di cui all'art. 7.
   2.  I  progetti  di  cui  al  comma 1 devono possedere i contenuti
minimi  previsti  dai  bandi  di  cui  all'art. 7 riferiti a ciascuna
tipologia di cui al comma 1.
   3. I progetti devono altresi' contenere:
    a) la descrizione analitica delle modalita' di attuazione;
    b) la durata;
    c) i risultati attesi,
    d) gli obiettivi previsti;
    e)  la  descrizione  delle  spese,  il  costo  complessivo con il
prospetto  dei  costi  suddivisi  per annualita' nel caso di progetti
pluriennali;
    f) l'indicazione del coordinatore e del responsabile scientifico.

                               Art. 4.
                         Durata dei progetti

   1.  I  progetti di ricerca devono avere durata almeno semestrale e
non superiore al triennio.
   2.  La  durata  dei  progetti puo' essere prorogata per ragioni di
carattere  tecnico-scientifico  previa  autorizzazione  del direttore
competente.  La  proroga  e'  accordata a seguito di presentazione di
richiesta    anteriormente   alla   data   di   scadenza,   pena   la
rideterminazione   ed   eventuale  riduzione  del  contributo,  ed  a
condizione   che  non  sia  modificato  sostanzialmente  il  progetto
inizialmente  presentato.  Per  modifiche sostanziali si intendono le
variazioni  apportate al progetto tali da alterare significativamente
gli  obiettivi  preposti  all'attivita'  finanziata, quali risultanti
dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza
e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.

                               Art. 5.
              Misura del contributo e costi ammissibili

   1. II contributo e' concesso nella misura determinata dai bandi di
cui  all'art.  7  e  comunque non superiore al 90 per cento del costo
ammissibile.
   2.  Il contributo non puo' in ogni caso superare l'importo massimo
previsto dai bandi di cui all'art. 7.
   3.  Il  contributo  e'  calcolato  sui costi ammissibili di cui al
comma 4.
   4.  I costi ammissibili, specificati in dettaglio dai bandi di cui
all'art. 7, sono i seguenti:
    a) costi di personale;
    b) costi per l'esecuzione del progetto;
    c) costi relativi alla valorizzazione del progetto.
   5.  I  costi sono ammissibili se rientranti nelle tipologie di cui
al  comma  4  cosi'  come  specificati  dai bandi di cui all'art. 7 e
purche' direttamente riferibili all'attuazione del progetto.
   6.  Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire
l'intero  ammontare del contributo, lo stesso, diversamente da quanto
previsto  dal  comma 1, puo' essere concesso per un importo inferiore
alla  misura  prevista,  a condizione che il beneficiario assicuri la
presenza  di  un'ulteriore  quota di cofinanziamento, a copertura del
costo   ammissibile   del   progetto.   In   assenza   di   ulteriore
cofinanziamento,  o  nel  caso  in  cui  l'ulteriore  cofinanziamento
disponibile   non  coprisse  per  intero  il  costo  ammissibile,  il
proponente  puo' rideterminare il costo del progetto. In tal caso, il
contributo  e'  concesso se le risorse disponibili sono sufficienti a
coprire  il  costo  rideterminato purche' la rideterminazione non sia
superiore  alla percentuale prevista dai bandi di cui all'art. 7 ed a
condizione   che  non  sia  modificato  sostanzialmente  il  progetto
inizialmente presentato.

                               Art. 6.
                  Criteri di valutazione e punteggi

   1.  I  criteri e punteggi ai fini della valutazione dei progetti e
della  formulazione della graduatoria sono stabiliti dai bandi di cui
all'art. 7.

                               Art. 7.
                    Riparto delle risorse e bandi

   1.   Con   provvedimento   dell'organo  competente  e'  stabilito,
nell'ambito   della  disponibilita'  finanziaria,  il  riparto  delle
risorse da utilizzare:
    a) per il finanziamento di nuovi bandi;
    b)  per  il  finanziamento  dei  progetti, presentati a fronte di
bandi precedenti, approvati ma non finanziati per carenza di risorse,
mediante  scorrimento  delle graduatoria per tipologia, con priorita'
per i progetti con punteggio piu' elevato.
   2.  Con decreto del direttore competente sono approvati uno o piu'
bandi in cui sono individuati:
    a)   le  specifiche  discipline  relative  a  ciascuna  tipologia
progettuale;
    b) le risorse disponibili per ciascuna tipologia progettuale;
    c)  i  contenuti  minimi  di  cui  all'art. 3, comma 2 riferiti a
ciascuna tipologia;
    d) i costi ammissibili rientranti nelle tipologie di cui all'art.
5, comma 4;
    e) la percentuale di spesa ammissibile;
    f) l'importo massimo del contributo di cui all'art. 5, comma 2;
    g)  la  percentuale  sul  costo  ammissibile  entro  la  quale e'
possibile  operare  la  rideterminazione  del costo stesso in caso di
insufficienza di risorse;
    h)  i criteri e punteggi ai fini della valutazione dei progetti e
della formulazione della graduatoria;
    i) la soglia minima di punteggio per l'ammissibilita';
    l) il termine iniziale e finale di presentazione delle domande;
    m)  l'eventuale numero massimo di domande presentabili da ciascun
soggetto e le modalita' di presentazione delle stesse;
    n)  la modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo e
le eventuali note esplicative;
    o)  le eventuali ulteriori condizioni da rispettare ai fini della
concessione del contributo.

                               Art. 8.
                        Domanda di contributo

   1.  La  domanda  di  contributo e' presentata in conformita' e nel
rispetto di quanto previsto con i bandi di cui all'art. 7 ed entro il
termine dagli stessi indicato.
   2.  La  domanda  e'  sottoscritta  dal  legale  rappresentante dei
beneficiari  e,  in caso di progetti realizzati mediante costituzione
di  associazione  temporanea  di  scopo, dal legale rappresentante di
ogni  beneficiario che intende costituirsi in associazione temporanea
di  scopo.  La domanda puo' essere sottoscritta da soggetto munito di
mandato e dei poteri di firma.
   3. La domanda deve contenere:
    a)  la  denominazione  o  ragione  sociale  del richiedente o dei
richiedenti   con  l'indicazione  del  legale  rappresentante  o  del
soggetto munito dei poteri di firma;
    b) la durata del progetto;
    c) l'ammontare complessivo del contributo richiesto suddiviso per
ciascuna annualita';
    d) nel caso di progetti congiunti di cui all'art. 2, comma 2, una
dichiarazione   di   impegno  alla  costituzione  di  un'associazione
temporanea di scopo entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione
della concessione, qualora la stessa non sia gia' stata costituita.
   4.  In  ogni  caso,  la  domanda deve contenere tutti gli elementi
necessari  per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente,
che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento.
   5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
    a) l'elaborato dal quale emergano i requisiti e ed i contenuti di
cui all'art. 3 ed all'art. 6;
    b) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
all'art. 2;
    c)   l'atto  costitutivo,  in  originale  o  in  copia  conforme,
dell'associazione  temporanea  di  scopo,  nel caso di cui all'art. 2
comma 2 e se gia' esistente;
    d)   la   documentazione   comprovante  i  poteri  di  firma  del
sottoscrittore.
   6. Ogni domanda puo' contenere un solo progetto.

                               Art. 9.
Procedimento  per  l'approvazione  dei  progetti e la concessione del
                             contributo

   1.  La direzione competente effettua l'istruttoria delle domande e
della documentazione allegata.
   2.  In caso di necessita' la direzione richiede per una sola volta
documentazione integrativa o sostitutiva, da produrre entro i termini
indicati dalla stessa, pena l'esclusione.
   3.  La  selezione  dei  progetti  e'  effettuata  dalla  direzione
mediante    valutazione    comparata,   nell'ambito   di   specifiche
graduatorie,  distinte  per  tipologia  progettuale,  sulla  base dei
requisiti  di cui agli articoli 2 e 3 e dei criteri di cui all'art. 6
come previsti dai bandi di cui all'art. 7.
   4.  L'assenza di uno o piu' dei requisiti di cui agli articoli 2 e
3 comporta l'esclusione del progetto.
   5.  Sono  approvati  i  progetti  che raggiungano almeno la soglia
minima di punteggio prevista dai bandi.
   6. La graduatorie indicano, per ciascuna tipologia progettuale:
    a) i progetti approvati e finanziabili ;
    b)  i  progetti  approvati  ma  non  finanziabili  per carenza di
risorse;
    c) i progetti non approvati e la relativa motivazione.
   7.   Le  graduatorie  approvate  sono  pubblicate  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   9.  Il  contributo  e'  concesso  nei  limiti  delle risorse annue
disponibili  e  nel  rispetto  di  quanto previsto dal decreto di cui
all'art.  7,  con  decreto del direttore del servizio competente. Nel
caso  di  insufficienza  di  risorse,  la concessione avviene secondo
quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  6, previa acquisizione di una
dichiarazione  di  impegno  ad assicurare la presenza di un'ulteriore
quota  di  cofinanziamento  e  previa  rideterminazione del costo del
progetto, ove prevista e consentita.
   9.  I  progetti  sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse
stanziate nei limiti della disponibilita' di bilancio in relazione al
patto di stabilita' e crescita e secondo quanto disposto dai bandi di
cui all'art. 7.
   10.  Qualora  si  rendano  disponibili risorse, anche derivanti da
accertamenti,   verifiche,   revoche,   annullamenti   o  rinunce  ai
contributi concessi, e' disposto lo scorrimento delle graduatorie per
tipologia con priorita' per i progetti con punteggio piu' elevato.

                              Art. 10.
             Erogazione del contributo in via anticipata

   1.  L'erogazione del contributo puo' avvenire in via anticipata in
misura  non  superiore al settanta per cento del contributo concesso,
secondo le seguenti modalita':
    a)  nel  caso di progetti di durata fino a un anno, erogazione in
un'unica soluzione fino al settanta per cento;
    b)  nel  caso  di  progetti  pluriennali,  prima  erogazione  non
superiore al quaranta per cento del contributo concesso. Le richieste
di  erogazione  successive  alla prima, che possono essere presentate
annualmente,   devono  contenere  una  relazione  sull'andamento  del
progetto  ed  un  prospetto  sintetico  delle  spese  sostenute,  che
dimostri che il beneficiario ha utilizzato almeno l'ottanta per cento
di quanto gia' erogato.
   2. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea
di   scopo,  il  contributo  e'  erogato  al  soggetto  capofila  che
provvedera'   al   riparto   tra   i  diversi  soggetti  costituitisi
nell'associazione  medesima  sulla  base di quanto previsto nell'atto
costitutivo della stessa.
   3.  L'erogazione  del contributo in via anticipata tiene conto dei
limiti di disponibilita' di bilancio, correlati al patto di stabilita
e crescita.

                              Art. 11.
                           Rendicontazione

   1.  Ai  fini della rendicontazione degli contributi i beneficiari,
sulla  base  dell'art.  41  della  legge  regionale n. 7/2000, devono
presentare, entro centoventi giorni dalla conclusione del progetto, o
nel  diverso  termine  previsto  dal  decreto  di concessione, idonea
documentazione  giustificativa  della  spesa.  I  beneficiari possono
presentare   per  la  rendicontazione  copia  non  autenticata  della
documentazione    di   spesa   annullata   in   originale   ai   fini
dell'incentivo,  corredata  di  una  dichiarazione  del  beneficiario
stesso  attestante  la  corrispondenza  della documentazione prodotta
agli   originali.   L'amministrazione  ha  facolta'  di  chiedere  in
qualunque momento l'esibizione degli originali.
   2.  I  beneficiari  elencati dall'art. 42 della legge regionale n.
7/2000  devono  presentare, entro centoventi giorni dalla conclusione
del   progetto,  o  nel  diverso  termine  previsto  dal  decreto  di
concessione,   una   dichiarazione   sottoscritta   dal   funzionario
responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile
di  ufficio  o  di servizio, che attesti che l'attivita' per la quale
l'incentivo  e'  stato erogato e' stata realizzata nel rispetto delle
disposizioni  normative e regolamentari che disciplinano la materia e
delle  condizioni  eventualmente  poste nel decreto di concessione. A
tale  dichiarazione  e' allegato un prospetto riepilogativo dei costi
sostenuti  da  cui  si evince il rispetto dei vincoli e dei requisiti
per l'ammissibilita' dei costi previsti dal presente regolamento.
   3.  I  beneficiari  previsti dall'art. 43 della legge regionale n.
7/2000  devono  presentare, entro centoventi giorni dalla conclusione
del   progetto   o  nel  diverso  termine  previsto  dal  decreto  di
concessione,  l'elenco  analitico della documentazione giustificativa
da  sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito
controllo disposto dagli uffici.
   4.  Qualora  dalla  rendicontazione  risultasse una maggiore spesa
sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase
di   concessione.  In  caso  di  minore  spesa  il  contributo  viene
proporzionalmente rideterminato.
   5.  Qualora  dalla  rendicontazione risultasse una spesa inferiore
all'anticipazione   gia'  erogata  i  beneficiari  sono  tenuti  alla
contestuale restituzione della somma eccedente.
   6.  Sono  ammesse  compensazioni tra le diverse tipologie di spesa
ammissibili  previste  dai  bandi,  previa  comunicazione  ed assenso
scritto  dell'amministrazione  regionale, pena la rideterminazione ed
eventuale   riduzione  del  contributo,  a  condizione  che  non  sia
modificato  sostanzialmente  il progetto inizialmente presentato. Per
modifiche   sostanziali  si  intendono  le  variazioni  apportate  al
progetto  tali  da alterare significativamente gli obiettivi preposti
all'attivita'   finanziata,  quali  risultanti  dalla  documentazione
sottoposta  in  sede  di  presentazione  dell'istanza  e da eventuali
documenti    presentati    ad   integrazione   della   medesima.   La
comunicazione,   motivata,   deve   essere  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  di  ciascun  beneficiario  o, in caso di associazione
temporanea  di  scopo  gia' costituita, dal legale rappresentante del
capofila,   e   deve   essere   corredata  dal  prospetto  dei  costi
riformulato.
   7.  E'  ammessa  la  richiesta  motivata di proroga del termine di
rendicontazione purche' presentata prima della scadenza dello stesso.

                              Art. 12.
                       Erogazione a consuntivo

   1.  Fermo  restando  quanto disposto dall'art. 11, commi 4 e 5, il
contributo  o,  nel  caso  di  erogazione  in  via  anticipata di cui
all'art.  10,  il  saldo  dello stesso, viene erogato successivamente
all'approvazione   del  rendiconto  e  previa  presentazione  di  una
relazione  attestante  il  livello  di raggiungimento degli obiettivi
come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo.
   2. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea
di   scopo,  il  contributo  e'  erogato  al  soggetto  capofila  che
provvedera'   al   riparto   tra   i  diversi  soggetti  costituitisi
nell'associazione  medesima  sulla  base di quanto previsto nell'atto
costitutivo della stessa.
   3.   L'erogazione   del  contributo  tiene  conto  dei  limiti  di
disponibilita'  di  bilancio,  correlati  al  patto  di  stabilita  e
crescita.

                              Art. 13.
                          Divieto di cumulo

   1.  I contributi di cui al presente regolamento non possono essere
cumulati  con  altri  contributi  e  provvidenze  pubblici,  comunque
denominati.

                              Art. 14.
                        Ispezioni e controlli

   1. L'amministrazione regionale puo' disporre controlli ispettivi e
chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.

                              Art. 15.
                               Rinvio

   1.  Per  quanto non previsto dal presente regolamento si applicano
le   disposizioni   delle   leggi   vigenti  e,  in  particolare,  le
disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche.

                              Art. 16.
                          Entrata in vigore

   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                                TONDO