ALLEGATO Regolamento per la concessione di contributi per studi, ricerche ed iniziative di divulgazione (art. 5, comma 12, legge regionale n. 19/2004). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento definisce le modalita' per la concessione di contributi per studi, ricerche ed iniziative di divulgazione previsti dall'art. 5, comma 12, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche. Art. 2. Requisiti dei beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti: a) Universita' degli studi della Regione; b) Conservatori di musica della Regione; c) organismi pubblici di ricerca operanti nella Regione. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare dei contributi in forma individuale o in forma congiunta, in quest'ultimo caso attraverso la costituzione di un'associazione temporanea di scopo, mediante contratto di mandato speciale con rappresentanza, stipulato per atto pubblico, per l'intera durata progettuale. 3. I beneficiari devono possedere i seguenti requisiti: a) avere quale finalita' lo svolgimento di attivita' di ricerca e di divulgazione; b) non avere scopo di lucro; c) reinvestire tutti gli utili interamente nelle attivita' istituzionali; d) non svolgere attivita' economica consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato; e) avere sede principale o operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia; f) non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali. 4. Gli organismi pubblici beneficiari devono altresi': 1) essere istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) essere dotati di personalita' giuridica; 3) svolgere attivita' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure avere una gestione soggetta al controllo di questi ultimi oppure avere un organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza costituito da membri dei quali piu' della meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera c), possono beneficiare dei contributi, limitatamente alle attivita' non economiche, i soggetti svolgenti anche attivita' di natura economica purche', per evitare sovvenzioni incrociate dell'attivita' economica, siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le attivita' economiche e non economiche devono essere chiaramente distinte; b) i costi relativi alle attivita' economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti; c) i finanziamenti relativi alle attivita' economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti. 6. In ogni caso il proponente non puo' fruire di qualsivoglia forma di lucro, diretto o indiretto, sulla prestazione di soggetti terzi. 7. La natura giuridica dei beneficiari ed il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento devono essere desumibili e dimostrabili da almeno uno dei seguenti atti: a) atto costitutivo, b) statuto; c) bilanci; d) delibere e verbali degli organi di amministrazione dai quali si desuma la composizione dei beneficiari, del capitale sociale, del patrimonio associativo o del fondo comune. 8. Se il possesso di alcuni dei requisiti e delle condizioni non e' attestato dagli atti di cui al comma 7 ovvero non emerge con chiarezza dagli stessi, possono essere prodotte, nei casi e nelle forme consentiti dalla legge, dichiarazioni sostitutive di atto notorio o dichiarazioni sostitutive di certificazione. Art. 3. Requisiti e contenuti dei progetti 1. Sono finanziabili le seguenti tipologie progettuali: a) studi e ricerche, intesi quali attivita' orientate principalmente all'ampliamento delle conoscenze nell'ambito delle discipline indicate dai bandi di cui all'art. 7; b) iniziative di divulgazione finalizzate alla diffusione di conoscenze acquisite e alla promozione della cultura nell'ambito delle discipline indicate dai bandi di cui all'art. 7. 2. I progetti di cui al comma 1 devono possedere i contenuti minimi previsti dai bandi di cui all'art. 7 riferiti a ciascuna tipologia di cui al comma 1. 3. I progetti devono altresi' contenere: a) la descrizione analitica delle modalita' di attuazione; b) la durata; c) i risultati attesi, d) gli obiettivi previsti; e) la descrizione delle spese, il costo complessivo con il prospetto dei costi suddivisi per annualita' nel caso di progetti pluriennali; f) l'indicazione del coordinatore e del responsabile scientifico. Art. 4. Durata dei progetti 1. I progetti di ricerca devono avere durata almeno semestrale e non superiore al triennio. 2. La durata dei progetti puo' essere prorogata per ragioni di carattere tecnico-scientifico previa autorizzazione del direttore competente. La proroga e' accordata a seguito di presentazione di richiesta anteriormente alla data di scadenza, pena la rideterminazione ed eventuale riduzione del contributo, ed a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate al progetto tali da alterare significativamente gli obiettivi preposti all'attivita' finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima. Art. 5. Misura del contributo e costi ammissibili 1. II contributo e' concesso nella misura determinata dai bandi di cui all'art. 7 e comunque non superiore al 90 per cento del costo ammissibile. 2. Il contributo non puo' in ogni caso superare l'importo massimo previsto dai bandi di cui all'art. 7. 3. Il contributo e' calcolato sui costi ammissibili di cui al comma 4. 4. I costi ammissibili, specificati in dettaglio dai bandi di cui all'art. 7, sono i seguenti: a) costi di personale; b) costi per l'esecuzione del progetto; c) costi relativi alla valorizzazione del progetto. 5. I costi sono ammissibili se rientranti nelle tipologie di cui al comma 4 cosi' come specificati dai bandi di cui all'art. 7 e purche' direttamente riferibili all'attuazione del progetto. 6. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero ammontare del contributo, lo stesso, diversamente da quanto previsto dal comma 1, puo' essere concesso per un importo inferiore alla misura prevista, a condizione che il beneficiario assicuri la presenza di un'ulteriore quota di cofinanziamento, a copertura del costo ammissibile del progetto. In assenza di ulteriore cofinanziamento, o nel caso in cui l'ulteriore cofinanziamento disponibile non coprisse per intero il costo ammissibile, il proponente puo' rideterminare il costo del progetto. In tal caso, il contributo e' concesso se le risorse disponibili sono sufficienti a coprire il costo rideterminato purche' la rideterminazione non sia superiore alla percentuale prevista dai bandi di cui all'art. 7 ed a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato. Art. 6. Criteri di valutazione e punteggi 1. I criteri e punteggi ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti dai bandi di cui all'art. 7. Art. 7. Riparto delle risorse e bandi 1. Con provvedimento dell'organo competente e' stabilito, nell'ambito della disponibilita' finanziaria, il riparto delle risorse da utilizzare: a) per il finanziamento di nuovi bandi; b) per il finanziamento dei progetti, presentati a fronte di bandi precedenti, approvati ma non finanziati per carenza di risorse, mediante scorrimento delle graduatoria per tipologia, con priorita' per i progetti con punteggio piu' elevato. 2. Con decreto del direttore competente sono approvati uno o piu' bandi in cui sono individuati: a) le specifiche discipline relative a ciascuna tipologia progettuale; b) le risorse disponibili per ciascuna tipologia progettuale; c) i contenuti minimi di cui all'art. 3, comma 2 riferiti a ciascuna tipologia; d) i costi ammissibili rientranti nelle tipologie di cui all'art. 5, comma 4; e) la percentuale di spesa ammissibile; f) l'importo massimo del contributo di cui all'art. 5, comma 2; g) la percentuale sul costo ammissibile entro la quale e' possibile operare la rideterminazione del costo stesso in caso di insufficienza di risorse; h) i criteri e punteggi ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria; i) la soglia minima di punteggio per l'ammissibilita'; l) il termine iniziale e finale di presentazione delle domande; m) l'eventuale numero massimo di domande presentabili da ciascun soggetto e le modalita' di presentazione delle stesse; n) la modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo e le eventuali note esplicative; o) le eventuali ulteriori condizioni da rispettare ai fini della concessione del contributo. Art. 8. Domanda di contributo 1. La domanda di contributo e' presentata in conformita' e nel rispetto di quanto previsto con i bandi di cui all'art. 7 ed entro il termine dagli stessi indicato. 2. La domanda e' sottoscritta dal legale rappresentante dei beneficiari e, in caso di progetti realizzati mediante costituzione di associazione temporanea di scopo, dal legale rappresentante di ogni beneficiario che intende costituirsi in associazione temporanea di scopo. La domanda puo' essere sottoscritta da soggetto munito di mandato e dei poteri di firma. 3. La domanda deve contenere: a) la denominazione o ragione sociale del richiedente o dei richiedenti con l'indicazione del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di firma; b) la durata del progetto; c) l'ammontare complessivo del contributo richiesto suddiviso per ciascuna annualita'; d) nel caso di progetti congiunti di cui all'art. 2, comma 2, una dichiarazione di impegno alla costituzione di un'associazione temporanea di scopo entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della concessione, qualora la stessa non sia gia' stata costituita. 4. In ogni caso, la domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento. 5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) l'elaborato dal quale emergano i requisiti e ed i contenuti di cui all'art. 3 ed all'art. 6; b) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2; c) l'atto costitutivo, in originale o in copia conforme, dell'associazione temporanea di scopo, nel caso di cui all'art. 2 comma 2 e se gia' esistente; d) la documentazione comprovante i poteri di firma del sottoscrittore. 6. Ogni domanda puo' contenere un solo progetto. Art. 9. Procedimento per l'approvazione dei progetti e la concessione del contributo 1. La direzione competente effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata. 2. In caso di necessita' la direzione richiede per una sola volta documentazione integrativa o sostitutiva, da produrre entro i termini indicati dalla stessa, pena l'esclusione. 3. La selezione dei progetti e' effettuata dalla direzione mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, distinte per tipologia progettuale, sulla base dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e dei criteri di cui all'art. 6 come previsti dai bandi di cui all'art. 7. 4. L'assenza di uno o piu' dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 comporta l'esclusione del progetto. 5. Sono approvati i progetti che raggiungano almeno la soglia minima di punteggio prevista dai bandi. 6. La graduatorie indicano, per ciascuna tipologia progettuale: a) i progetti approvati e finanziabili ; b) i progetti approvati ma non finanziabili per carenza di risorse; c) i progetti non approvati e la relativa motivazione. 7. Le graduatorie approvate sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. 9. Il contributo e' concesso nei limiti delle risorse annue disponibili e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all'art. 7, con decreto del direttore del servizio competente. Nel caso di insufficienza di risorse, la concessione avviene secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, previa acquisizione di una dichiarazione di impegno ad assicurare la presenza di un'ulteriore quota di cofinanziamento e previa rideterminazione del costo del progetto, ove prevista e consentita. 9. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse stanziate nei limiti della disponibilita' di bilancio in relazione al patto di stabilita' e crescita e secondo quanto disposto dai bandi di cui all'art. 7. 10. Qualora si rendano disponibili risorse, anche derivanti da accertamenti, verifiche, revoche, annullamenti o rinunce ai contributi concessi, e' disposto lo scorrimento delle graduatorie per tipologia con priorita' per i progetti con punteggio piu' elevato. Art. 10. Erogazione del contributo in via anticipata 1. L'erogazione del contributo puo' avvenire in via anticipata in misura non superiore al settanta per cento del contributo concesso, secondo le seguenti modalita': a) nel caso di progetti di durata fino a un anno, erogazione in un'unica soluzione fino al settanta per cento; b) nel caso di progetti pluriennali, prima erogazione non superiore al quaranta per cento del contributo concesso. Le richieste di erogazione successive alla prima, che possono essere presentate annualmente, devono contenere una relazione sull'andamento del progetto ed un prospetto sintetico delle spese sostenute, che dimostri che il beneficiario ha utilizzato almeno l'ottanta per cento di quanto gia' erogato. 2. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea di scopo, il contributo e' erogato al soggetto capofila che provvedera' al riparto tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa. 3. L'erogazione del contributo in via anticipata tiene conto dei limiti di disponibilita' di bilancio, correlati al patto di stabilita e crescita. Art. 11. Rendicontazione 1. Ai fini della rendicontazione degli contributi i beneficiari, sulla base dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, devono presentare, entro centoventi giorni dalla conclusione del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, idonea documentazione giustificativa della spesa. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'amministrazione ha facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali. 2. I beneficiari elencati dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 devono presentare, entro centoventi giorni dalla conclusione del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attivita' per la quale l'incentivo e' stato erogato e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. A tale dichiarazione e' allegato un prospetto riepilogativo dei costi sostenuti da cui si evince il rispetto dei vincoli e dei requisiti per l'ammissibilita' dei costi previsti dal presente regolamento. 3. I beneficiari previsti dall'art. 43 della legge regionale n. 7/2000 devono presentare, entro centoventi giorni dalla conclusione del progetto o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dagli uffici. 4. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene proporzionalmente rideterminato. 5. Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore all'anticipazione gia' erogata i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente. 6. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili previste dai bandi, previa comunicazione ed assenso scritto dell'amministrazione regionale, pena la rideterminazione ed eventuale riduzione del contributo, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate al progetto tali da alterare significativamente gli obiettivi preposti all'attivita' finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima. La comunicazione, motivata, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun beneficiario o, in caso di associazione temporanea di scopo gia' costituita, dal legale rappresentante del capofila, e deve essere corredata dal prospetto dei costi riformulato. 7. E' ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purche' presentata prima della scadenza dello stesso. Art. 12. Erogazione a consuntivo 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11, commi 4 e 5, il contributo o, nel caso di erogazione in via anticipata di cui all'art. 10, il saldo dello stesso, viene erogato successivamente all'approvazione del rendiconto e previa presentazione di una relazione attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo. 2. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea di scopo, il contributo e' erogato al soggetto capofila che provvedera' al riparto tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa. 3. L'erogazione del contributo tiene conto dei limiti di disponibilita' di bilancio, correlati al patto di stabilita e crescita. Art. 13. Divieto di cumulo 1. I contributi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri contributi e provvidenze pubblici, comunque denominati. Art. 14. Ispezioni e controlli 1. L'amministrazione regionale puo' disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Art. 15. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche. Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO