ALLEGATO

Regolamento  per assegni di studio in favore di studenti frequentanti
   universita'   o  istituti  d'istruzione  universitaria  all'estero
   (legge regionale n. 10/1980, art. 9).

                               Art. 1.
                              Finalita'

   1. Il presente regolamento disciplina la concessione di assegni di
studio  a  favore  degli studenti frequentanti universita' o istituti
d'istruzione  universitaria all'estero, sulla base dell'art. 9, comma
3,  della  legge  regionale 26 maggio 1980, n. 10 (norme regionali in
materia di diritto allo studio).

                               Art. 2.
                      Requisiti dei beneficiari

   1. Possono beneficiare dell'assegno di studio, di seguito definito
assegno,  gli  studenti  in possesso dei seguenti requisiti generali,
economici e di merito:
    a) requisiti generali:
     1.  iscrizione  ad un'Universita' o ad un istituto di istruzione
universitaria  all'estero per l'anno accademico individuato dal bando
di cui all'art. 5, di seguito definito bando;
     2. residenza in Friuli-Venezia Giulia;
    b) requisiti economici:
     1.   possesso   di  un  indicatore  della  situazione  economica
equivalente  (ISEE)  di  cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109 (definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione
economica  dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate,
a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n.449),
e  successive  modifiche,  non  superiore  alla soglia di riferimento
definita dal bando;
     2.  possesso  di un indicatore della situazione patrimoniale non
superiore alla soglia di riferimento individuata dal bando;
    c) requisiti di merito:
     1. nel caso di studenti di prima immatricolazione:
      1.1.  avere  sostenuto l'esame di stato conclusivo del corso di
studi  di scuola secondaria superiore non prima dell' anno scolastico
individuato nel bando;
      1.2.  avere  conseguito,  all'esito  dell'esame di cui al punto
1.1, una valutazione non inferiore alla soglia individuata dal bando;
     2.  nel caso di studenti iscritti ad anni di corso successivi al
primo:  avere superato, nell'anno accademico di iscrizione precedente
a  quello  in relazione al quale e' presentata la domanda di assegno,
la percentuale di esami prevista dal bando;
     3.  per  tutti  gli  studenti:  avere  frequentato con profitto,
nell'anno   accademico   di  iscrizione  in  relazione  al  quale  e'
presentata  la  domanda  di  assegno,  il  corso  di  laurea,  con il
superamento del numero di esami previsto dal bando.
   2.  I  requisiti  devono  essere  posseduti  alla data di scadenza
prevista  dal  bando,  fatta  eccezione per il requisito previsto dal
comma 1, lettera c), punto 3.

                               Art. 3.
                Misura e caratteristiche dell'assegno

   1. La misura dell'assegno e' individuata dal bando.
   2.   Qualora   le   risorse  disponibili  non  siano  sufficienti,
l'assegno,  diversamente da quanto previsto dal comma 1, e' concesso,
come previsto dall'art. 7, comma 5, per un importo inferiore.
   3. L'assegno e' concesso una sola volta per l'anno di riferimento.
   4.  In  ogni caso l'assegno non puo' essere concesso per un numero
di anni superiore alla durata legale del corso di studi piu' uno.
   5. L'assegno e' cumulabile con altre provvidenze.

                               Art. 4.
                        Criteri e graduatoria

   1.  Gli  assegni  sono  attribuiti  sulla base di una graduatoria,
formulata secondo i seguenti criteri:
    a)  indicatore  della  situazione economica equivalente (ISEE) in
ordine  decrescente  di punteggio. I punti attribuibili sono compresi
tra  1000, nel caso in cui l'ISEE sia uguale a 0, e 0 nel caso in cui
l'ISEE sia pari alla soglia di riferimento. Ai fini dell'attribuzione
del  punteggio  la  formula  applicabile  e' la seguente: Punteggio =
soglia   di  riferimento  meno  ISEE  diviso  soglia  di  riferimento
moltiplicato 1000.
    b) in caso di parita' di punteggio, e' preferito lo studente piu'
giovane d'eta'.

                               Art. 5.
                                Bando

   1.  Con  decreto dell'organo competente e' approvato, annualmente,
un bando in cui sono individuati:
    a) le risorse disponibili;
    b) la soglia del valore ISEE per l'accesso ai benefici;
    c)   la   soglia   del  valore  di  Indicatore  della  situazione
patrimoniale per l'accesso ai benefici;
    d)  l'anno  scolastico  di  conseguimento  dei  titoli  di studio
successivamente al quale e' consentito l'accesso ai benefici;
    e)  il  valore  soglia  della  valutazione  finale  della  scuola
secondaria superiore per l'accesso ai benefici;
    f) l'anno accademico di riferimento per l'accesso ai benefici;
    g) la misura dell'assegno;
    h)  il  termine iniziale e finale e le modalita' di presentazione
delle domande;
    i)  la  percentuale  di esami da superare nell'anno accademico di
iscrizione precedente a quello in relazione al quale e' presentata la
domanda di assegno;
    l)  il  numero  di  esami  da  superare  nell'anno  accademico di
iscrizione in relazione al quale e' presentata la domanda di assegno;
    m)  la modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo e
le eventuali note esplicative;
    n) le modalita' di pagamento;
    o)  le eventuali ulteriori condizioni da rispettare ai fini della
concessione del contributo.

                               Art. 6.
                         Domanda di assegno

   1.  La  domanda di assegno, predisposta sulla modulistica allegata
al  bando,  deve pervenire alla Direzione competente entro il termine
indicato dal bando, a pena di esclusione.
   2.  La  domanda, sottoscritta dallo studente, deve contenere tutti
gli elementi necessari per la partecipazione al bando.
   3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
    a) per gli studenti di prima immatricolazione:
     1.    certificazione    o    attestazione   dell'universita'   o
dell'istituto   universitario  riguardante  l'iscrizione  per  l'anno
indicato dal bando;
     2. titolo di studio conseguito e votazione riportata.
    b)  per  gli  studenti  iscritti  ad  anni  successivi  al primo:
certificazione   o   attestazione  dell'universita'  o  dell'istituto
universitario riguardante:
     1. l'iscrizione per l'anno indicato dal bando;
     2. l'anno di corso;
     3. l'anno di immatricolazione;
     4. la durata legale complessiva del corso di studi;
     5. il piano di studi;
     6. gli esami sostenuti, con l'indicazione di specifica di quelli
sostenuti  nell'anno  accademico di iscrizione precedente a quello in
relazione al quale e' presentata la domanda di assegno.
    c)   per  tutti  gli  studenti:  attestazioni  relative  all'ISEE
all'indicatore  della situazione patrimoniale per l'anno indicato dal
bando.
   4.  I  certificati  universitari  ed ogni altro documento allegato
alla  domanda,  se  redatti  in lingua diversa dall' italiano, devono
essere corredati da una traduzione asseverata.

                               Art. 7.
            Procedimento per l'approvazione delle domande
                    e la concessione dell'assegno

   1.  La direzione competente effettua l'istruttoria delle domande e
della documentazione allegata.
   2.  In caso di necessita' la direzione richiede per una sola volta
documentazione integrativa o sostitutiva, da produrre entro i termini
indicati dalla stessa, pena l'esclusione.
   3.  La  graduatoria,  formulata  sulla  base  dei  criteri  di cui
all'art. 4, e' approvata con decreto del Direttore competente.
   4.  L'assegno  e' concesso sulla base della graduatoria nei limiti
delle   risorse   annue   disponibili,   con  decreto  del  direttore
competente.
   5.  Gli  assegni  sono  concessi fino ad esaurimento delle risorse
dell'annualita'  di  riferimento  nei  limiti della disponibilita' di
bilancio  in relazione al patto di stabilita' e crescita. Nel caso di
insufficienza  di  risorse, la misura dell'ultimo assegno concedibile
secondo l'ordine di graduatoria e' ridotta.
   6.  Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, con apposito
atto si procede allo scorrimento della graduatoria.

                               Art. 8.
                       Erogazione dell'assegno

   1.   L'erogazione   avviene  in  via  anticipata  in  misura  pari
all'ottanta per cento dell'importo dell'assegno concesso.
   2.  Il  saldo  viene  erogato  successivamente  alla  verifica del
possesso  del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), punto
3,  sulla base della presentazione, da parte del beneficiario, di una
certificazione   o   attestazione  dell'universita'  o  dell'istituto
universitario  riguardante  il  superamento,  nell'anno accademico di
iscrizione in relazione al quale e' presentata la domanda di assegno,
di un numero di esami pari o superiore a quello previsto dal bando.
   3.   L'erogazione   del  contributo  tiene  conto  dei  limiti  di
disponibilita'  di  bilancio,  correlati  al  patto  di  stabilita  e
crescita.

                               Art. 9.
                             Esclusione

   1. Costituiscono causa di esclusione, in particolare:
    a) il possesso di laurea di qualsiasi livello;
    b)  il  difetto  di uno o piu' requisiti di cui all'art. 2, fatta
eccezione per il requisito previsto dal comma 1, lettera c), punto 3;
    c) l'inosservanza dei termini di presentazione della domanda;
    d) l'inosservanza dei termini per la produzione di documentazione
di cui all'art. 7, comma 2;
    e) l'assenza di sottoscrizione della domanda.

                              Art. 10.
                        Ispezioni e controlli

   1. L'amministrazione regionale puo' disporre controlli ispettivi e
chiedere  la  presentazione  di documenti o di chiarimenti al fine di
verificare,  in  particolare,  l'effettiva  sussistenza dei requisiti
dichiarati.

                              Art. 11.
                             R i n v i o

   1.  Per  quanto non previsto dal presente regolamento si applicano
le   disposizioni   delle   leggi   vigenti  e,  in  particolare,  le
disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche.

                              Art. 12.
                          Entrata in vigore

   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                                Tondo