ALLEGATO Regolamento per assegni di studio in favore di studenti frequentanti universita' o istituti d'istruzione universitaria all'estero (legge regionale n. 10/1980, art. 9). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina la concessione di assegni di studio a favore degli studenti frequentanti universita' o istituti d'istruzione universitaria all'estero, sulla base dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (norme regionali in materia di diritto allo studio). Art. 2. Requisiti dei beneficiari 1. Possono beneficiare dell'assegno di studio, di seguito definito assegno, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti generali, economici e di merito: a) requisiti generali: 1. iscrizione ad un'Universita' o ad un istituto di istruzione universitaria all'estero per l'anno accademico individuato dal bando di cui all'art. 5, di seguito definito bando; 2. residenza in Friuli-Venezia Giulia; b) requisiti economici: 1. possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n.449), e successive modifiche, non superiore alla soglia di riferimento definita dal bando; 2. possesso di un indicatore della situazione patrimoniale non superiore alla soglia di riferimento individuata dal bando; c) requisiti di merito: 1. nel caso di studenti di prima immatricolazione: 1.1. avere sostenuto l'esame di stato conclusivo del corso di studi di scuola secondaria superiore non prima dell' anno scolastico individuato nel bando; 1.2. avere conseguito, all'esito dell'esame di cui al punto 1.1, una valutazione non inferiore alla soglia individuata dal bando; 2. nel caso di studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo: avere superato, nell'anno accademico di iscrizione precedente a quello in relazione al quale e' presentata la domanda di assegno, la percentuale di esami prevista dal bando; 3. per tutti gli studenti: avere frequentato con profitto, nell'anno accademico di iscrizione in relazione al quale e' presentata la domanda di assegno, il corso di laurea, con il superamento del numero di esami previsto dal bando. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista dal bando, fatta eccezione per il requisito previsto dal comma 1, lettera c), punto 3. Art. 3. Misura e caratteristiche dell'assegno 1. La misura dell'assegno e' individuata dal bando. 2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti, l'assegno, diversamente da quanto previsto dal comma 1, e' concesso, come previsto dall'art. 7, comma 5, per un importo inferiore. 3. L'assegno e' concesso una sola volta per l'anno di riferimento. 4. In ogni caso l'assegno non puo' essere concesso per un numero di anni superiore alla durata legale del corso di studi piu' uno. 5. L'assegno e' cumulabile con altre provvidenze. Art. 4. Criteri e graduatoria 1. Gli assegni sono attribuiti sulla base di una graduatoria, formulata secondo i seguenti criteri: a) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in ordine decrescente di punteggio. I punti attribuibili sono compresi tra 1000, nel caso in cui l'ISEE sia uguale a 0, e 0 nel caso in cui l'ISEE sia pari alla soglia di riferimento. Ai fini dell'attribuzione del punteggio la formula applicabile e' la seguente: Punteggio = soglia di riferimento meno ISEE diviso soglia di riferimento moltiplicato 1000. b) in caso di parita' di punteggio, e' preferito lo studente piu' giovane d'eta'. Art. 5. Bando 1. Con decreto dell'organo competente e' approvato, annualmente, un bando in cui sono individuati: a) le risorse disponibili; b) la soglia del valore ISEE per l'accesso ai benefici; c) la soglia del valore di Indicatore della situazione patrimoniale per l'accesso ai benefici; d) l'anno scolastico di conseguimento dei titoli di studio successivamente al quale e' consentito l'accesso ai benefici; e) il valore soglia della valutazione finale della scuola secondaria superiore per l'accesso ai benefici; f) l'anno accademico di riferimento per l'accesso ai benefici; g) la misura dell'assegno; h) il termine iniziale e finale e le modalita' di presentazione delle domande; i) la percentuale di esami da superare nell'anno accademico di iscrizione precedente a quello in relazione al quale e' presentata la domanda di assegno; l) il numero di esami da superare nell'anno accademico di iscrizione in relazione al quale e' presentata la domanda di assegno; m) la modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo e le eventuali note esplicative; n) le modalita' di pagamento; o) le eventuali ulteriori condizioni da rispettare ai fini della concessione del contributo. Art. 6. Domanda di assegno 1. La domanda di assegno, predisposta sulla modulistica allegata al bando, deve pervenire alla Direzione competente entro il termine indicato dal bando, a pena di esclusione. 2. La domanda, sottoscritta dallo studente, deve contenere tutti gli elementi necessari per la partecipazione al bando. 3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) per gli studenti di prima immatricolazione: 1. certificazione o attestazione dell'universita' o dell'istituto universitario riguardante l'iscrizione per l'anno indicato dal bando; 2. titolo di studio conseguito e votazione riportata. b) per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo: certificazione o attestazione dell'universita' o dell'istituto universitario riguardante: 1. l'iscrizione per l'anno indicato dal bando; 2. l'anno di corso; 3. l'anno di immatricolazione; 4. la durata legale complessiva del corso di studi; 5. il piano di studi; 6. gli esami sostenuti, con l'indicazione di specifica di quelli sostenuti nell'anno accademico di iscrizione precedente a quello in relazione al quale e' presentata la domanda di assegno. c) per tutti gli studenti: attestazioni relative all'ISEE all'indicatore della situazione patrimoniale per l'anno indicato dal bando. 4. I certificati universitari ed ogni altro documento allegato alla domanda, se redatti in lingua diversa dall' italiano, devono essere corredati da una traduzione asseverata. Art. 7. Procedimento per l'approvazione delle domande e la concessione dell'assegno 1. La direzione competente effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata. 2. In caso di necessita' la direzione richiede per una sola volta documentazione integrativa o sostitutiva, da produrre entro i termini indicati dalla stessa, pena l'esclusione. 3. La graduatoria, formulata sulla base dei criteri di cui all'art. 4, e' approvata con decreto del Direttore competente. 4. L'assegno e' concesso sulla base della graduatoria nei limiti delle risorse annue disponibili, con decreto del direttore competente. 5. Gli assegni sono concessi fino ad esaurimento delle risorse dell'annualita' di riferimento nei limiti della disponibilita' di bilancio in relazione al patto di stabilita' e crescita. Nel caso di insufficienza di risorse, la misura dell'ultimo assegno concedibile secondo l'ordine di graduatoria e' ridotta. 6. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, con apposito atto si procede allo scorrimento della graduatoria. Art. 8. Erogazione dell'assegno 1. L'erogazione avviene in via anticipata in misura pari all'ottanta per cento dell'importo dell'assegno concesso. 2. Il saldo viene erogato successivamente alla verifica del possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), punto 3, sulla base della presentazione, da parte del beneficiario, di una certificazione o attestazione dell'universita' o dell'istituto universitario riguardante il superamento, nell'anno accademico di iscrizione in relazione al quale e' presentata la domanda di assegno, di un numero di esami pari o superiore a quello previsto dal bando. 3. L'erogazione del contributo tiene conto dei limiti di disponibilita' di bilancio, correlati al patto di stabilita e crescita. Art. 9. Esclusione 1. Costituiscono causa di esclusione, in particolare: a) il possesso di laurea di qualsiasi livello; b) il difetto di uno o piu' requisiti di cui all'art. 2, fatta eccezione per il requisito previsto dal comma 1, lettera c), punto 3; c) l'inosservanza dei termini di presentazione della domanda; d) l'inosservanza dei termini per la produzione di documentazione di cui all'art. 7, comma 2; e) l'assenza di sottoscrizione della domanda. Art. 10. Ispezioni e controlli 1. L'amministrazione regionale puo' disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al fine di verificare, in particolare, l'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati. Art. 11. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Tondo