Art. 11 
          Uguaglianza fra uomini e donne.Pari opportunita' 
    1.  La  Regione  riconosce,  valorizza  e  garantisce   le   pari
opportunita' tra uomini e donne in ogni campo,  adottando  programmi,
leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere  la
democrazia paritaria  nella  vita  sociale,  culturale,  economica  e
politica. 
    2. Al fine di conseguire  l'equilibrio  della  rappresentanza  di
donne e uomini negli organi elettivi,  la  legge  regionale  promuove
condizioni di parita' per l'accesso alle cariche elettive,  ai  sensi
degli articoli 51 e 117, settimo comma, della Costituzione. 
    3. La Regione promuove il  riequilibrio  tra  entrambi  i  generi
negli organi di governo della  Regione  e  nell'accesso  agli  organi
degli enti e aziende dipendenti e  delle  societa'  a  partecipazione
regionale per  i  quali  siano  previste  nomine  e  designazioni  di
competenza degli organi regionali.