Art. 11 Uguaglianza fra uomini e donne.Pari opportunita' 1. La Regione riconosce, valorizza e garantisce le pari opportunita' tra uomini e donne in ogni campo, adottando programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica. 2. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza di donne e uomini negli organi elettivi, la legge regionale promuove condizioni di parita' per l'accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117, settimo comma, della Costituzione. 3. La Regione promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo della Regione e nell'accesso agli organi degli enti e aziende dipendenti e delle societa' a partecipazione regionale per i quali siano previste nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.