Art. 12 
                         Consiglio regionale 
    1. Il Consiglio regionale e'  composto  da  ottanta  consiglieri,
fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale. 
    2. Il Consiglio regionale e'  eletto  a  suffragio  universale  e
diretto dai cittadini iscritti  nelle  liste  elettorali  dei  comuni
della Lombardia. 
    3. Il sistema  di  elezione,  le  cause  di  ineleggibilita',  di
incompatibilita' e di decadenza dei consiglieri  sono  stabiliti  con
legge  regionale,  approvata  a  maggioranza   dei   componenti   del
Consiglio, in armonia con la Costituzione e nei limiti  dei  principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. La  legge  garantisce
la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali. 
    4. In caso di scioglimento anticipato, le elezioni  sono  indette
entro tre mesi, secondo quanto stabilito dalla legge elettorale.