Art. 12 Consiglio regionale 1. Il Consiglio regionale e' composto da ottanta consiglieri, fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale. 2. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia. 3. Il sistema di elezione, le cause di ineleggibilita', di incompatibilita' e di decadenza dei consiglieri sono stabiliti con legge regionale, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio, in armonia con la Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. La legge garantisce la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali. 4. In caso di scioglimento anticipato, le elezioni sono indette entro tre mesi, secondo quanto stabilito dalla legge elettorale.