Art. 13 
                        Consigliere regionale 
    1. Il consigliere regionale rappresenta la comunita' regionale ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. 
    2. Il consigliere regionale non puo' essere chiamato a rispondere
delle opinioni espresse e dei  voti  dati  nell'esercizio  delle  sue
funzioni. 
    3. I consiglieri entrano nell'esercizio delle  funzioni  all'atto
della proclamazione. 
    4. Alla  convalida  dell'elezione  dei  consiglieri  provvede  il
Consiglio regionale sulla base di una relazione  della  Giunta  delle
elezioni, eletta nella prima seduta del Consiglio  secondo  le  norme
stabilite dal regolamento generale. 
    5. I consiglieri, secondo le procedure stabilite dal  regolamento
generale, hanno diritto di esercitare l'iniziativa delle leggi  e  di
ogni  altro  atto  di  competenza   del   Consiglio,   di   formulare
interrogazioni, interpellanze e  mozioni,  di  ottenere  direttamente
dagli uffici regionali,  da  istituzioni,  enti,  aziende  o  agenzie
regionali, dalle societa' e  fondazioni  partecipate  dalla  Regione,
informazioni e copia di atti e documenti utili all'esercizio del loro
mandato, sui quali sono tenuti al segreto  nei  casi  previsti  dalla
legge. 
    6. Il  regolamento  generale  disciplina  l'obbligo  di  risposta
immediata alle interrogazioni, nonche' il diritto dei consiglieri  ad
ottenere  risposte  in  tempi  certi  alle  interrogazioni   e   alle
interpellanze presentate. 
    7. Ai consiglieri sono corrisposte le indennita' stabilite  dalla
legge regionale.