Art. 14 
                  Funzioni del Consiglio regionale 
    1.  Il  Consiglio  regionale  esercita  la  funzione  legislativa
attribuita   dalla   Costituzione   alla   Regione,   concorre   alla
determinazione  dell'indirizzo  politico  regionale  ed  esplica   le
funzioni di controllo sull'attivita' della Giunta, nonche' ogni altra
funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da  leggi
dello Stato e della Regione. 
    2. Il  Consiglio  esercita  altresi'  la  funzione  di  controllo
sull'attuazione delle leggi e  di  valutazione  degli  effetti  delle
politiche regionali. 
    3. Spetta al Consiglio in particolare: 
      a) approvare il regolamento generale e il regolamento contabile
del Consiglio; 
      b) formulare proposte di  legge  alle  Camere  ed  esprimere  i
pareri  relativi   alle   modifiche   territoriali   previsti   dalla
Costituzione; 
      c) istituire nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate; 
      d)  eleggere  i  delegati  della  Regione  per  l'elezione  del
Presidente della Repubblica; 
      e) deliberare la richiesta di referendum abrogativo e di quello
costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e' 138 della Costituzione; 
      f) approvare il programma regionale di sviluppo, il bilancio di
previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo della Regione,
proposti dal Presidente della Regione; 
      g) deliberare  in  merito  all'iniziativa  e  alla  conclusione
dell'intesa con lo Stato di cui all'art. 1  16,  terzo  comma,  della
Costituzione; 
      h) deliberare, su proposta del Presidente  della  Regione,  gli
obiettivi generali di sviluppo economico-sociale e territoriale della
Regione e  i  relativi  piani  settoriali  e  intersettoriali  aventi
carattere pluriennale; 
      i) dettare con legge le norme di  carattere  generale  inerenti
alla garanzia dei diritti civili e sociali; 
      j) istituire e modificare con legge  i  tributi  e  le  imposte
regionali, nonche' ogni altra prestazione personale e patrimoniale; 
      k) definire i procedimenti per la  consultazione  continuativa,
da parte del Consiglio, di associazioni, categorie e parti sociali; 
      1) istituire con legge enti, anche economici, dipendenti  dalla
Regione, aziende, autorita' amministrative e agenzie regionali; 
      m) dettare  le  norme  generali  per  la  partecipazione  della
Regione ad associazioni, fondazioni e  societa',  anche  a  carattere
consortile, ovvero per la promozione della costituzione di tali enti,
determinando le competenze della Giunta e del Consiglio; 
      n) ratificare con legge  le  intese  della  Regione  con  altre
Regioni, nonche', nel rispetto delle leggi dello Stato,  gli  accordi
con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati; 
      o) approvare i regolamenti ai sensi del Titolo III, Capo IV; 
      p) deliberare le designazioni  e  le  nomine  negli  organi  di
revisione di enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla
Regione o a partecipazione regionale, nonche' le  designazioni  e  le
nomine  dei  rappresentanti  del  Consiglio  nei  casi  espressamente
previsti dallo Statuto e dalla legge; 
      q) valutare la rispondenza dell'attivita' del Presidente  della
Regione e della Giunta, nonche' degli enti di cui all'art.  48,  agli
obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale,  ai
principi di trasparenza, imparzialita' ed economicita', e  ai  propri
atti d'indirizzo politico.