Art. 15 
                 Presidente del Consiglio regionale 
    1. Il Presidente del Consiglio regionale e'  eletto  a  scrutinio
segreto a maggioranza dei due  terzi  dei  componenti  del  Consiglio
nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione e'  sufficiente  la
maggioranza assoluta. 
    2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale; lo  convoca,
lo presiede  e  ne  dirige  i  lavori;  programma  le  attivita'  del
Consiglio unitamente all'Ufficio di presidenza e alla Conferenza  dei
presidenti  dei  gruppi  consiliari;  rappresenta  il  Consiglio   in
giudizio  per  gli  atti  rientranti  nell'autonomia  del  Consiglio;
mantiene i rapporti con i gruppi  consiliari  ed  esercita  le  altre
funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento generale.