Art. 15 Presidente del Consiglio regionale 1. Il Presidente del Consiglio regionale e' eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione e' sufficiente la maggioranza assoluta. 2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale; lo convoca, lo presiede e ne dirige i lavori; programma le attivita' del Consiglio unitamente all'Ufficio di presidenza e alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari; rappresenta il Consiglio in giudizio per gli atti rientranti nell'autonomia del Consiglio; mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento generale.