Art. 17 Gruppi consiliari 1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento generale. 2. Il regolamento generale stabilisce la consistenza numerica minima dei gruppi consiliari. I consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo fanno parte del gruppo «misto». 3. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di presidenza per l'organizzazione delle attivita' e dei lavori consiliari.