Art. 17 
                          Gruppi consiliari 
    1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme  del
regolamento generale. 
    2. Il regolamento generale  stabilisce  la  consistenza  numerica
minima dei gruppi consiliari. I consiglieri  che  non  aderiscono  ad
alcun gruppo fanno parte del gruppo «misto». 
    3. La Conferenza dei presidenti dei gruppi  consiliari  collabora
con il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio  di  presidenza
per l'organizzazione delle attivita' e dei lavori consiliari.