Art. 18 
                       Commissioni consiliari 
    1.  Il  Consiglio  regionale  istituisce  commissioni  permanenti
composte  in  relazione  alla   consistenza   numerica   dei   gruppi
consiliari, secondo le modalita' stabilite nel regolamento generale. 
    2. Le commissioni consiliari permanenti  esercitano  le  funzioni
consultiva, referente, redigente e deliberante secondo  le  modalita'
previste dal regolamento generale. 
    3. Possono anche essere costituite commissioni speciali. 
    4.  Nell'ambito  delle  materie  di  rispettiva  competenza,   le
commissioni esercitano la vigilanza e  il  controllo  sull'attuazione
delle deliberazioni consiliari e dei  piani  e  programmi  regionali,
sull'amministrazione regionale, sulla gestione  del  bilancio  e  del
patrimonio regionale, sull'esercizio delle  funzioni  conferite  agli
enti locali,  sul  funzionamento  degli  enti  di  cui  all'art.  48,
riferendone al Consiglio periodicamente; a tal fine possono acquisire
atti e documenti e convocare i titolari degli uffici. 
    5. Il regolamento generale disciplina l'obbligo  degli  assessori
ad  intervenire  alle  sedute  delle   commissioni   consiliari,   se
richiesti. 
    6. Le commissioni possono procedere ad audizioni dei soggetti  di
cui agli articoli 3, 4, 5 e 8,  secondo  le  modalita'  previste  dal
regolamento generale.