Art. 18 Commissioni consiliari 1. Il Consiglio regionale istituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, secondo le modalita' stabilite nel regolamento generale. 2. Le commissioni consiliari permanenti esercitano le funzioni consultiva, referente, redigente e deliberante secondo le modalita' previste dal regolamento generale. 3. Possono anche essere costituite commissioni speciali. 4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni esercitano la vigilanza e il controllo sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, sul funzionamento degli enti di cui all'art. 48, riferendone al Consiglio periodicamente; a tal fine possono acquisire atti e documenti e convocare i titolari degli uffici. 5. Il regolamento generale disciplina l'obbligo degli assessori ad intervenire alle sedute delle commissioni consiliari, se richiesti. 6. Le commissioni possono procedere ad audizioni dei soggetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, secondo le modalita' previste dal regolamento generale.