Art. 19 
                       Commissioni d'inchiesta 
    1. Possono essere istituite commissioni d'inchiesta su materie di
interesse regionale. 
    2. Le commissioni  d'inchiesta  sono  istituite  dall'Ufficio  di
presidenza su richiesta motivata  di  un  terzo  dei  componenti  del
Consiglio regionale.. 
    3. La  presidenza  delle  commissioni  d'inchiesta  spetta  a  un
consigliere di minoranza eletto a maggioranza assoluta dei componenti
delle commissioni.