Art. 19 Commissioni d'inchiesta 1. Possono essere istituite commissioni d'inchiesta su materie di interesse regionale. 2. Le commissioni d'inchiesta sono istituite dall'Ufficio di presidenza su richiesta motivata di un terzo dei componenti del Consiglio regionale.. 3. La presidenza delle commissioni d'inchiesta spetta a un consigliere di minoranza eletto a maggioranza assoluta dei componenti delle commissioni.