Art. 2 
                Elementi qualificativi della Regione 
    1. La Regione riconosce la persona umana  come  fondamento  della
comunita' regionale e ispira  ogni  azione  al  riconoscimento  e  al
rispetto della sua dignita' mediante la tutela e  la  promozione  dei
diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo. 
    2. La Regione promuove la liberta' dei singoli e delle comunita',
il soddisfacimento  delle  aspirazioni  e  dei  bisogni  materiali  e
spirituali, individuali e collettivi,  e  opera  per  il  superamento
delle discriminazioni e delle  disuguaglianze  civili,  economiche  e
sociali. 
    3.  La  Regione  esprime  l'autonomo  governo   della   comunita'
lombarda. Garantisce la partecipazione dei singoli  cittadini,  delle
formazioni   sociali   ed   economiche   e    degli    enti    locali
all'organizzazione politica, economica e sociale della  Regione,  per
rendere effettivi l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri. 
    4. In particolare, nell'ambito delle sue competenze, la Regione: 
      a) attua tutte le azioni positive a  favore  del  diritto  alla
vita in ogni sua fase; 
      b) tutela la famiglia, come  riconosciuta  dalla  Costituzione,
con  adeguate  politiche  sociali,  economiche  e   fiscali,   avendo
particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa  e  alla  cura
delle persone anziane; 
      c) sostiene il lavoro, in tutte le sue forme e modalita',  come
espressione della persona; opera perche'  il  diritto  al  lavoro  si
realizzi in condizioni di stabilita', sicurezza,  equa  retribuzione,
mansioni adeguate al livello di studio, di competenza e di esperienza
possedute; 
      d) riconosce nella Chiesa cattolica e nelle  altre  confessioni
religiose, riconosciute dall'ordinamento, formazioni sociali  in  cui
si svolge la personalita' dell'individuo e orienta la sua azione alla
cooperazione con queste, per la promozione della dignita' umana e  il
bene della comunita' regionale; 
      e) promuove le condizioni per  rendere  effettiva  la  liberta'
religiosa, di pensiero, di parola, di insegnamento, di educazione, di
ricerca, nonche' l'accesso ai mezzi di comunicazione; 
      f) persegue,  sulla  base  delle  sue  tradizioni  cristiane  e
civili,  il  riconoscimento  e  la  valorizzazione  delle   identita'
storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio; 
      g) promuove le iniziative necessarie  a  rendere  effettive  la
collaborazione e l'integrazione tra le Regioni padano-alpine; 
      h) promuove,  nel  rispetto  delle  diverse  culture,  etnie  e
religioni, politiche di piena integrazione  nella  societa'  lombarda
degli stranieri  residenti,  in  osservanza  delle  norme  statali  e
comunitarie; 
      i)  riconosce  l'impresa,  nelle  sue   diverse   forme,   come
fondamento, insieme al lavoro, del  sistema  economico  e  produttivo
lombardo  e  come   strumento   della   promozione   dello   sviluppo
territoriale; ne agevola l'attivita'  in  costante  rapporto  con  le
organizzazioni   imprenditoriali    e    sindacali;    promuove    la
responsabilita' sociale delle imprese; 
      j) riconosce il valore e la funzione sociale della cooperazione
a carattere di mutualita' e senza fini di lucro e  adotta  le  misure
idonee a promuoverne lo sviluppo; 
      k) tutela l'ambiente e preserva le risorse  naturali,  protegge
la biodiversita' e promuove il rispetto  per  gli  animali,  cura  la
salubrita' dell'aria e dell'acqua,  assicura  il  carattere  pubblico
dell'acqua, anche a garanzia delle generazioni future; 
      l) tutela il paesaggio  e  valorizza  il  patrimonio  naturale,
monumentale, storico, artistico e culturale della Lombardia; 
      m) garantisce la tutela del principio di libera  concorrenza  e
promuove la difesa dei diritti del cittadino consumatore; 
      n) promuove le iniziative necessarie  a  rendere  effettivo  il
diritto alla sicurezza dei cittadini; 
      o)promuove azioni per rendere effettivi i diritti delle persone
in condizioni di disabilita'; 
      p)  promuove  politiche  volte  a  garantire  il  pluralismo  e
l'imparzialita' dell'informazione. 
    5. La Regione promuove e  sviluppa  le  condizioni  per  attivare
ulteriori forme di autonomia legislativa, organizzativa,  finanziaria
e tributaria secondo quanto stabilito dalla Costituzione.