Art. 2 Elementi qualificativi della Regione 1. La Regione riconosce la persona umana come fondamento della comunita' regionale e ispira ogni azione al riconoscimento e al rispetto della sua dignita' mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo. 2. La Regione promuove la liberta' dei singoli e delle comunita', il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi, e opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali. 3. La Regione esprime l'autonomo governo della comunita' lombarda. Garantisce la partecipazione dei singoli cittadini, delle formazioni sociali ed economiche e degli enti locali all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione, per rendere effettivi l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri. 4. In particolare, nell'ambito delle sue competenze, la Regione: a) attua tutte le azioni positive a favore del diritto alla vita in ogni sua fase; b) tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane; c) sostiene il lavoro, in tutte le sue forme e modalita', come espressione della persona; opera perche' il diritto al lavoro si realizzi in condizioni di stabilita', sicurezza, equa retribuzione, mansioni adeguate al livello di studio, di competenza e di esperienza possedute; d) riconosce nella Chiesa cattolica e nelle altre confessioni religiose, riconosciute dall'ordinamento, formazioni sociali in cui si svolge la personalita' dell'individuo e orienta la sua azione alla cooperazione con queste, per la promozione della dignita' umana e il bene della comunita' regionale; e) promuove le condizioni per rendere effettiva la liberta' religiosa, di pensiero, di parola, di insegnamento, di educazione, di ricerca, nonche' l'accesso ai mezzi di comunicazione; f) persegue, sulla base delle sue tradizioni cristiane e civili, il riconoscimento e la valorizzazione delle identita' storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio; g) promuove le iniziative necessarie a rendere effettive la collaborazione e l'integrazione tra le Regioni padano-alpine; h) promuove, nel rispetto delle diverse culture, etnie e religioni, politiche di piena integrazione nella societa' lombarda degli stranieri residenti, in osservanza delle norme statali e comunitarie; i) riconosce l'impresa, nelle sue diverse forme, come fondamento, insieme al lavoro, del sistema economico e produttivo lombardo e come strumento della promozione dello sviluppo territoriale; ne agevola l'attivita' in costante rapporto con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali; promuove la responsabilita' sociale delle imprese; j) riconosce il valore e la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di lucro e adotta le misure idonee a promuoverne lo sviluppo; k) tutela l'ambiente e preserva le risorse naturali, protegge la biodiversita' e promuove il rispetto per gli animali, cura la salubrita' dell'aria e dell'acqua, assicura il carattere pubblico dell'acqua, anche a garanzia delle generazioni future; l) tutela il paesaggio e valorizza il patrimonio naturale, monumentale, storico, artistico e culturale della Lombardia; m) garantisce la tutela del principio di libera concorrenza e promuove la difesa dei diritti del cittadino consumatore; n) promuove le iniziative necessarie a rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini; o)promuove azioni per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilita'; p) promuove politiche volte a garantire il pluralismo e l'imparzialita' dell'informazione. 5. La Regione promuove e sviluppa le condizioni per attivare ulteriori forme di autonomia legislativa, organizzativa, finanziaria e tributaria secondo quanto stabilito dalla Costituzione.