Art. 20 
                        Indagini conoscitive 
    1.  Le  commissioni  svolgono  indagini  conoscitive  dirette  ad
acquisire notizie  e  documenti  di  interesse  per  l'attivita'  del
Consiglio regionale e, a tal fine,  procedono  all'audizione  e  alla
consultazione di tutti i soggetti che possono fornire elementi  utili
all'attivita' di indagine.