Art. 21 
                      Programmazione dei lavori 
    1. L'attivita' del Consiglio regionale  e  delle  commissioni  e'
organizzata secondo il metodo della programmazione, sulla base  delle
norme del regolamento generale. 
    2.  Nella  programmazione   dei   lavori   del   Consiglio   sono
periodicamente inseriti i progetti di legge di  iniziativa  popolare,
sottoposti obbligatoriamente al voto del Consiglio. 
    3.  Speciali  sedute  o  sessioni  del  Consiglio  sono  dedicate
all'esame di argomenti di rilevante interesse generale. 
    4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche,  fatti  salvi  i  casi
previsti dal regolamento generale.