Art. 21 Programmazione dei lavori 1. L'attivita' del Consiglio regionale e delle commissioni e' organizzata secondo il metodo della programmazione, sulla base delle norme del regolamento generale. 2. Nella programmazione dei lavori del Consiglio sono periodicamente inseriti i progetti di legge di iniziativa popolare, sottoposti obbligatoriamente al voto del Consiglio. 3. Speciali sedute o sessioni del Consiglio sono dedicate all'esame di argomenti di rilevante interesse generale. 4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento generale.