Art. 23 
               Audizione dei rappresentanti degli enti 
    1. La legge regionale stabilisce per quali nomine di cui all'art.
28, comma 1, lettera h), il  soggetto  nominato  e'  chiamato,  entro
trenta giorni, dalla commissione consiliare competente per illustrare
il proprio curriculum e per esporre gli obiettivi e le linee d'azione
relativi all'incarico ricevuto.