Art. 23 Audizione dei rappresentanti degli enti 1. La legge regionale stabilisce per quali nomine di cui all'art. 28, comma 1, lettera h), il soggetto nominato e' chiamato, entro trenta giorni, dalla commissione consiliare competente per illustrare il proprio curriculum e per esporre gli obiettivi e le linee d'azione relativi all'incarico ricevuto.