Art. 25 
                Funzioni del Presidente della Regione 
    1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;  dirige  la
politica generale della Giunta e ne e' responsabile. 
    2. Il Presidente promulga le leggi ed emana i  regolamenti  della
Regione; indice  i  referendum  previsti  dallo  Statuto;  dirige  le
funzioni  amministrative   delegate   dallo   Stato   alla   Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;  esercita
le altre funzioni che gli sono attribuite dalla  Costituzione,  dallo
Statuto e dalle leggi. 
    3. Il Presidente ha diritto di esercitare, secondo  le  procedure
stabilite dal regolamento generale, l'iniziativa  delle  leggi  e  di
ogni altro atto di competenza del Consiglio. 
    4. Il Presidente  nomina  e  revoca  i  componenti  della  Giunta
regionale, e tra essi il Vice Presidente, i quali  sono  responsabili
nei confronti del  Presidente.  I  componenti  della  Giunta  possono
essere nominati anche al di  fuori  del  Consiglio  regionale  tra  i
cittadini  in  possesso  dei  requisiti   di   eleggibilita'   e   di
compatibilita' alla carica di consigliere regionale. 
    5. Il Presidente puo' nominare fino a quattro sottosegretari  per
farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I
sottosegretari  partecipano  alle  sedute  della  Giunta,   pur   non
facendone parte. La legge regionale ne fissa le indennita'. 
    6.  All'inizio.  della  legislatura  il   Presidente   nomina   i
componenti della Giunta entro dieci giorni dalla  sua  proclamazione,
dandone comunicazione al Consiglio regionale entro quarantotto ore. 
    7. Dalla data di proclamazione e fino alla nomina dei  componenti
della Giunta, il Presidente esercita anche le funzioni di  competenza
della Giunta. 
    8.  Entro  quindici  giorni  dalla  formazione  della  Giunta  il
Presidente illustra al Consiglio regionale il  programma  di  governo
per la legislatura; i consiglieri regionali possono intervenire nelle
forme previste dal regolamento generale. 
    9.  Le  funzioni  del  Presidente  della  Regione,  nei  casi  di
impedimento  temporaneo  e  di  assenza,  sono  esercitate  dal  Vice
Presidente. 
    10. Il voto contrario del Consiglio regionale su una proposta del
Presidente o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni. 
    11. Il Presidente cessa dalle  sue  funzioni  nei  casi  previsti
dalla Costituzione.