Art. 27 
                          Giunta regionale 
    1. La Giunta regionale e' l'organo esecutivo  della  Regione;  e'
composta dal Presidente e da un numero massimo di sedici assessori. 
    2. La Giunta esercita le sue funzioni  in  forma  collegiale  nel
rispetto del proprio regolamento interno. 
    3. Le indennita' del Presidente e degli assessori sono  stabilite
con legge regionale.