Art. 27 Giunta regionale 1. La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione; e' composta dal Presidente e da un numero massimo di sedici assessori. 2. La Giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale nel rispetto del proprio regolamento interno. 3. Le indennita' del Presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.