Art. 28 Funzioni della Giunta regionale 1. La Giunta regionale: a) provvede all'attuazione del programma di governo; b) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio regionale; c) esercita la potesta' regolamentare nei casi e con i limiti previsti nel Titolo III; d) esercita l'attivita' di alta amministrazione per gli affari di interesse regionale; e) predispone annualmente il bilancio preventivo, il conto consuntivo e ogni altro atto di programmazione finanziaria; f) regola l'esercizio della propria attivita' interna; g) delibera i giudizi di legittimita' costituzionale e i conflitti di attribuzione, dandone comunicazione al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali; delibera in merito alle liti attive e passive, con facolta' di attribuzione alla dirigenza; h) nomina e designa i rappresentanti della Regione in enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, compresi quelli in organi di sorveglianza nelle societa' con sistema duale, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 3, lettera p). Le modalita' con le quali sono scelti i rappresentanti della minoranza, quando ne sia prevista la presenza, sono stabilite dal regolamento generale del Consiglio. Le nomine e le designazioni sono comunicate al Consiglio regionale; i) vigila sull'attivita' dei soggetti di cui all'articolo 48; j) approva i piani e i programmi non di competenza del Consiglio; k) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale; 1) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto o dalle leggi e adotta ogni altro provvedimento per il quale la legge assegni, in via generale, la competenza alla Regione.