Art. 28 
                   Funzioni della Giunta regionale 
    1. La Giunta regionale: 
      a) provvede all'attuazione del programma di governo; 
      b) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio regionale; 
      c) esercita la potesta' regolamentare nei casi e con  i  limiti
previsti nel Titolo III; 
      d) esercita l'attivita' di alta amministrazione per gli  affari
di interesse regionale; 
      e) predispone annualmente  il  bilancio  preventivo,  il  conto
consuntivo e ogni altro atto di programmazione finanziaria; 
      f) regola l'esercizio della propria attivita' interna; 
      g) delibera  i  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  e  i
conflitti  di  attribuzione,  dandone  comunicazione   al   Consiglio
regionale e al Consiglio delle autonomie locali; delibera  in  merito
alle liti  attive  e  passive,  con  facolta'  di  attribuzione  alla
dirigenza; 
      h) nomina e designa i rappresentanti  della  Regione  in  enti,
aziende, agenzie e  altri  soggetti  dipendenti  dalla  Regione  o  a
partecipazione regionale, compresi quelli in organi  di  sorveglianza
nelle societa' con sistema  duale,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 14, comma 3, lettera p). Le modalita'  con  le  quali  sono
scelti i rappresentanti della minoranza, quando ne  sia  prevista  la
presenza, sono stabilite dal regolamento generale del  Consiglio.  Le
nomine e le designazioni sono comunicate al Consiglio regionale; 
      i) vigila sull'attivita' dei soggetti di cui all'articolo 48; 
      j) approva  i  piani  e  i  programmi  non  di  competenza  del
Consiglio; 
      k) amministra il demanio e  il  patrimonio  della  Regione  nei
limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale; 
      1) esercita le  altre  attribuzioni  ad  essa  demandate  dallo
Statuto o dalle leggi e adotta ogni altro provvedimento per il  quale
la legge assegni, in via generale, la competenza alla Regione.