Art. 29 
                 Censura verso uno o piu' assessori 
    1. Il Consiglio regionale esprime la censura nei confronti di uno
o piu' assessori mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un
quinto dei consiglieri regionali e approvata per appello  nominale  a
maggioranza dei componenti. 
    2. La mozione non puo' essere messa in discussione prima  di  tre
giorni dalla sua presentazione. 
    3. A seguito dell'approvazione di  una  mozione  di  censura,  il
Presidente della  Regione  riferisce  al  Consiglio  regionale  sulle
decisioni di competenza.