Art. 29 Censura verso uno o piu' assessori 1. Il Consiglio regionale esprime la censura nei confronti di uno o piu' assessori mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali e approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti. 2. La mozione non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. 3. A seguito dell'approvazione di una mozione di censura, il Presidente della Regione riferisce al Consiglio regionale sulle decisioni di competenza.