Art. 30 Proroga delle funzioni 1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 126, primo comma, della Costituzione, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale: a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale, limitatamente agli adempimenti urgenti e indifferibili; b) le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili; c) le funzioni del Presidente della Regione, in caso di impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie, sono esercitate dal Vice Presidente. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche nel caso di elezioni conseguenti alla scadenza naturale della legislatura.