Art. 30 
                       Proroga delle funzioni 
    1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 126, primo comma,
della Costituzione, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio
regionale: 
      a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla
prima  seduta  del  nuovo  Consiglio  regionale,  limitatamente  agli
adempimenti urgenti e indifferibili; 
      b) le funzioni del Presidente e  della  Giunta  regionale  sono
prorogate fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione,
limitatamente   all'ordinaria    amministrazione    e    agli    atti
indifferibili; 
      c) le  funzioni  del  Presidente  della  Regione,  in  caso  di
impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie, sono esercitate
dal Vice Presidente. 
    2. Le disposizioni di cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b),  si
applicano anche  nel  caso  di  elezioni  conseguenti  alla  scadenza
naturale della legislatura.