Art. 32 Potesta' legislativa e regolamentare della Regione 1. L'esercizio della potesta' legislativa spetta al Consiglio regionale e, non puo' essere delegato. 2. I regolamenti delegati dallo Stato alla Regione sono deliberati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41. 3. I regolamenti regionali sono adottati ai sensi dell'art. 42. 4. I regolamenti della Regione devono sempre fare espresso riferimento alla fonte da cui discendono.