Art. 32 
         Potesta' legislativa e regolamentare della Regione 
    1. L'esercizio della potesta'  legislativa  spetta  al  Consiglio
regionale e, non puo' essere delegato. 
    2.  I  regolamenti  delegati  dallo  Stato  alla   Regione   sono
deliberati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41. 
    3. I regolamenti regionali sono adottati ai sensi dell'art. 42. 
    4. I  regolamenti  della  Regione  devono  sempre  fare  espresso
riferimento alla fonte da cui discendono.