Art. 34 Iniziativa delle leggi regionali 1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene a ciascun consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali, ad almeno cinquemila elettori, a ciascun consiglio provinciale e ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori. 2. L'iniziativa e' esercitata mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di testi redatti in articoli e corredati da una relazione illustrativa. 3. I consiglieri regionali, nella stesura dei testi, si avvalgono degli uffici preposti istituiti presso il Consiglio regionale.