Art. 34 
                  Iniziativa delle leggi regionali 
    1.  L'iniziativa  delle  leggi  regionali  appartiene  a  ciascun
consigliere regionale,  al  Presidente  della  Giunta  regionale,  al
Consiglio delle autonomie locali, ad almeno  cinquemila  elettori,  a
ciascun consiglio provinciale e ai consigli comunali  in  numero  non
inferiore  a  cinque  o  con  popolazione   complessiva   di   almeno
venticinquemila elettori. 
    2.  L'iniziativa  e'   esercitata   mediante   presentazione   al
Presidente del Consiglio regionale di testi  redatti  in  articoli  e
corredati da una relazione illustrativa. 
    3. I consiglieri regionali, nella stesura dei testi, si avvalgono
degli uffici preposti istituiti presso il Consiglio regionale.