Art. 35 
                  Fasi del procedimento legislativo 
    1. Il procedimento  legislativo  ordinario  .consiste  nell'esame
istruttorio  del  progetto  di  legge  da  parte   delle   competenti
commissioni consiliari, nella discussione generale in Consiglio,  nel
voto articolo per articolo e nella votazione finale. 
    2. La dichiarazione d'urgenza di un progetto di legge, deliberata
dal Consiglio regionale a  maggioranza  dei  componenti,  secondo  le
disposizioni del regolamento generale, non  comporta  l'omissione  di
alcuna delle fasi stabilite dal comma 1.