Art. 35 Fasi del procedimento legislativo 1. Il procedimento legislativo ordinario .consiste nell'esame istruttorio del progetto di legge da parte delle competenti commissioni consiliari, nella discussione generale in Consiglio, nel voto articolo per articolo e nella votazione finale. 2. La dichiarazione d'urgenza di un progetto di legge, deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza dei componenti, secondo le disposizioni del regolamento generale, non comporta l'omissione di alcuna delle fasi stabilite dal comma 1.