Art. 36 
             Partecipazione al procedimento legislativo 
    1. La Regione  promuove,  nella  formazione  e  attuazione  delle
leggi, la partecipazione degli enti locali e delle forze  sociali  ed
economiche. 
    2. Il regolamento generale stabilisce le modalita' con  le  quali
ciascuna commissione e' tenuta ad informare dei progetti di legge  ad
essa assegnati gli enti e le associazioni individuati dal suo ufficio
di presidenza,  secondo  criteri  fissati  nello  stesso  regolamento
generale, nonche' le modalita' della loro audizione. 
    3. Le osservazioni e le proposte pervenute sono  esaminate  dalla
commissione. Il mancato accoglimento deve essere motivato.