Art. 37 
                    Promulgazione e pubblicazione 
    1. La legge regionale e' promulgata dal Presidente della  Regione
entro quindici giorni dalla sua approvazione con le formule  previste
da legge regionale. 
    2. La legge regionale e' pubblicata  entro  cinque  giorni  dalla
promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo  giorno  successivo,
salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.