Art. 38 
           Legge regionale di iniziativa degli enti locali 
    1. Qualora su una proposta di iniziativa di consigli  comunali  e
provinciali che rappresentino la maggioranza degli elettori  non  sia
stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla  presentazione,  la
proposta stessa  e'  sottoposta  nella  prima  seduta  all'esame  del
Consiglio regionale  nel  testo  dei  proponenti  e  su  di  essa  il
Consiglio delibera con precedenza su ogni altro argomento.