Art. 38 Legge regionale di iniziativa degli enti locali 1. Qualora su una proposta di iniziativa di consigli comunali e provinciali che rappresentino la maggioranza degli elettori non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, la proposta stessa e' sottoposta nella prima seduta all'esame del Consiglio regionale nel testo dei proponenti e su di essa il Consiglio delibera con precedenza su ogni altro argomento.