Art. 39 
                     Legge regionale comunitaria 
    1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello  comunitario
anche attraverso apposita legge regionale, con la quale si provvede a
dare diretta attuazione alla normativa comunitaria. La legge  dispone
inoltre  che  all'attuazione  si  possa  provvedere  nell'ambito  dei
principi da essa determinati  con  regolamenti  regionali,  indicando
altresi'  gli  atti  normativi  comunitari   da   attuare   per   via
amministrativa. 
    2. La legge regionale comunitaria dispone in via diretta  qualora
l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o  minori
entrate, l'individuazione di sanzioni amministrative o  l'istituzione
di nuovi organi amministrativi. 
    3. Il progetto  di  legge  regionale  comunitaria  e'  presentato
annualmente dal Presidente  della  Regione.  Esso  e'  approvato  dal
Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a cio' espressamente
riservata  secondo  le  disposizioni  del  regolamento  generale  che
garantiscono la piena informazione del Consiglio regionale e  il  suo
diretto coinvolgimento nella procedura. 
    4. Eguale e diretto coinvolgimento  del  Consiglio  regionale  e'
assicurato  con  riguardo  alla  definizione  della  posizione  della
Regione  nella  formazione  degli  atti  comunitari  e   statali   di
adeguamento al diritto comunitario. 
    5. Qualora l'adeguamento ad atti normativi  o  a  sentenze  degli
organi giurisdizionali comunitari debba avvenire entro  una  scadenza
anteriore alla  data  presunta  di  entrata  in  vigore  della  legge
comunitaria  regionale,  gli  atti  normativi  regionali  conseguenti
all'iniziativa del Presidente della Regione sono approvati secondo le
modalita' stabilite dal regolamento generale. 
    6. Ai processi di adeguamento e  di  attuazione  della  normativa
comunitaria partecipano le autonomie territoriali.