Art. 4 
                       Autonomie territoriali 
    1. La Regione,  nel  rispetto  dei  principi  di  sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, esercita esclusivamente  le  funzioni
amministrative che richiedono un esercizio unitario. 
    2. Con legge regionale e' conferita ai comuni,  alle  province  e
alla citta' metropolitana ogni funzione di interesse locale, salvo il
conferimento di ulteriori funzioni. 
    3. La Regione, anche attraverso la valorizzazione delle comunita'
montane, incentiva e disciplina l'esercizio in forma associata  delle
funzioni di piu'  enti,  e  in  particolare  dei  comuni  di  piccole
dimensioni e di quelli situati nelle zone  montane  o  economicamente
svantaggiate; riconosce  la  specificita'  dei  territori  montani  e
prevede  politiche  di  intervento  al   fine   di   assicurarne   le
opportunita' di sviluppo. 
    4.  La  legge  regionale  disciplina   l'esercizio   dei   poteri
sostitutivi in caso di inattivita' o inadempienza degli  enti  locali
in ordine alle funzioni loro conferite dalla Regione.