Art. 4 Autonomie territoriali 1. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, esercita esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario. 2. Con legge regionale e' conferita ai comuni, alle province e alla citta' metropolitana ogni funzione di interesse locale, salvo il conferimento di ulteriori funzioni. 3. La Regione, anche attraverso la valorizzazione delle comunita' montane, incentiva e disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di piu' enti, e in particolare dei comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate; riconosce la specificita' dei territori montani e prevede politiche di intervento al fine di assicurarne le opportunita' di sviluppo. 4. La legge regionale disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inattivita' o inadempienza degli enti locali in ordine alle funzioni loro conferite dalla Regione.