Art. 40 Legge per il riordino normativo 1. Il Consiglio regionale puo' disporre il riordino di una materia determinata, individuando gli atti normativi da coordinare e stabilendo i principi e i criteri direttivi del riordino, nonche' il termine entro il quale il Presidente della Regione e' tenuto a presentare una proposta di legge redatta in articoli. 2. La proposta di legge e' trasmessa alla commissione competente ed e' approvata dal Consiglio regionale, dopo la discussione generale, con la sola votazione finale.