Art. 40 
                   Legge per il riordino normativo 
    1. Il Consiglio  regionale  puo'  disporre  il  riordino  di  una
materia determinata, individuando gli atti normativi da coordinare  e
stabilendo i principi e i criteri direttivi del riordino, nonche'  il
termine entro il quale  il  Presidente  della  Regione  e'  tenuto  a
presentare una proposta di legge redatta in articoli. 
    2. La proposta di legge e' trasmessa alla commissione  competente
ed  e'  approvata  dal  Consiglio  regionale,  dopo  la   discussione
generale, con la sola votazione finale.