Art. 41 Regolamenti delegati 1. L'esame e l'approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato spettano al Consiglio regionale secondo le disposizioni del regolamento generale, che puo' anche deferirli alla commissione consiliare competente; resta in ogni caso l'obbligo per il Consiglio di esprimersi sui regolamenti delegati con la votazione finale. 2. Per l'iniziativa dei regolamenti delegati si applicano le disposizioni di cui all'art. 34. 3. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, puo' attribuire alla Giunta regionale l'approvazione dei regolamenti delegati; la Giunta provvede, previo parere obbligatorio della, commissione consiliare competente.