Art. 41 
                        Regolamenti delegati 
    1. L'esame e l'approvazione dei regolamenti delegati dallo  Stato
spettano  al  Consiglio  regionale  secondo   le   disposizioni   del
regolamento generale,  che  puo'  anche  deferirli  alla  commissione
consiliare competente; resta in ogni caso l'obbligo per il  Consiglio
di esprimersi sui regolamenti delegati con la votazione finale. 
    2. Per l'iniziativa dei  regolamenti  delegati  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 34. 
    3. Il Consiglio regionale, a  maggioranza  dei  componenti,  puo'
attribuire  alla  Giunta  regionale  l'approvazione  dei  regolamenti
delegati; la  Giunta  provvede,  previo  parere  obbligatorio  della,
commissione consiliare competente.